Detassazione sul premio di risultato ancorata all’incremento

Pubblicato il 22 ottobre 2018

La detassazione sui premi di risultato non può essere concessa se il risultato conseguito dall'azienda non risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

E’ questo quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 78 del 19 ottobre 2018, rispondendo ad una società che ha stipulato un accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello, in cui è stato fissato un valore dell’Ebit come parametro indicativo della redditività.

Le Entrate ricordano che l’agevolazione prevede il riconoscimento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Deve essere rilevato un risultato incrementale

Al termine del cd. periodo congruo, ovvero di maturazione del premio, deve darsi luogo alla verifica dell’incremento di produttività, redditività ecc., che è il presupposto per l'applicazione del regime agevolato.

Nel caso prospettato, viene rilevato che l'erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro.

Quindi, il premio di risultato, in quanto ancorato al raggiungimento di un dato stabile ossia di un valore dell’EBIT, non può essere ammesso a fruire del regime fiscale agevolato, previsto dalla legge di Stabilità 2016.

Però, il beneficio potrà essere riconosciuto qualora il valore dell’Ebit raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016.

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