Dopo lo stop per l’anno 2015, la Legge di Stabilità 2016 ha ripristinato la detassazione dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti.
La detassazione in questione è nata nel 2008 quale misura non strutturale ma gli sgravi sono stati sempre riproposti fino al 2014.
Nel 2015, come già accennato, l’agevolazione non è stata più finanziata.
La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha ripristinato la detassazione inserendo, altresì, interessanti novità.
Innanzitutto il comma 182 dell’art. 1 ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% ed entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di:
purché misurabili e verificabili sulla base di criteri che saranno definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro l’1 marzo 2016 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016).
Da notare che la detassazione è prevista anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Inoltre, il limite è alzato da 2.000 a 2.500 euro per le aziende che coinvolgeranno pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Spetterà, comunque, al suddetto Decreto Interministeriale stabilire anche:
Fra le novità, interessante è la previsione di cui al comma 183, in forza della quale, ai fini della determinazione dei premi di produttività, va computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
Nonostante il Legislatore non lo abbia specificato, data la finalità della norma, si ritiene che vadano computati ai suddetti fini non solo i due mesi precedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, ma anche:
Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei c.d. premi di produttività.
In pratica, al lavoratore converrà optare per la fruizione di beni e servizi in luogo dell’erogazione in denaro dei premi di produttività.
Ai sensi del comma 187, art. 1, Legge n. 208/2015, per la detassazione è necessario che le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 (trattasi delle somme percepite a titolo di premi di produttività e valori fruiti in sostituzione di questi ultimi) siano erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.
E’, quindi necessario non solo che la contrattazione sia aziendale o territoriale ma, anche che:
Le disposizioni in materia di detassazione dei premi di produttività (commi da 182 a 185) trovano applicazione per il solo settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 50.000.
Quindi per il 2016, potranno fruire della detassazione i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 non abbiano superato 50.000 euro di reddito.
Il comma 190 della Legge di Stabilità 2016 ha apportato anche modifiche all’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, per cui attualmente non concorrono a formare il reddito e possono essere scelti in sostituzione dei premi di produttività:
Da notare che, adesso, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
In conclusione si evidenzia che l’art. 1, comma 191, Legge n. 208/2015 ha fissato a
le risorse Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello da destinare, in via sperimentale, ai fini della alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata di cui all’art. 25 del D.lgs. n. 80/2015.
Si rammenta tuttavia che affinché sia attuabile quanto previsto dal citato art. 25 è necessaria:
Quadro delle norme |
DPR n. 917/1986 D.Lgs. n. 80/2015 D.Lgs. n. 81/2015 Legge n. 208/2015 |
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