Possibile il rinnovo o proroga di contratti a termine per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale (ossia per Covid-19), laddove gli stessi non erano in forza al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021).
Ciò perché l’articolo 19-bis del D.L. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) consente le deroghe, anche a scopo di somministrazione, nel medesimo periodo in cui i datori di lavoro accedono agli ammortizzatori sociali di tipo emergenziale, senza il riferimento a specifiche date.
A specificarlo è l’INL, con la Nota n. 855 del 28 maggio 2021, chiarendo che il riferimento ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021 è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall’art. 8 del D.L. n. 41/2021.
Con la nota 762 del 12 maggio 2021, l’INL aveva fornito un contributo interpretativo sull'art. 19-bis del D.L. n. 18/2020 che dispone deroghe sui contratti a tempo determinato, consentendoli anche nelle unità produttive in cui è richiesta la cassa integrazione emergenziale.
In prima battuta, l'Ispettorato si era espresso nel ritenere possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021).
Ora l'INL è tornato sull'argomento con la nota in commento, rispondendo a un quesito di Confindustria con cui si è chiesto se il rinnovo possa interessare anche lavoratori già assunti a termine in deroga alle previsioni degli artt. 20, co. 1, lett. c), 21, co. 2, e 32, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015, in costanza di fruizione di ammortizzatori Covid (e in virtù della successione delle leggi menzionate nella nota stessa) e che hanno cessato il rapporto prima del 23 marzo 2021.
La nota spiega che il riferimento ai lavoratori in forza al 23 marzo è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall'art. 8 del D.L. n. 41/2021. Invece, in ordine alla possibilità di applicare il regime derogatorio contenuto nell'articolo 19-bis del Dl 18/2020 e dunque di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, tale possibilità sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione.
In definitiva, resta ferma la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro secondo il regime derogatorio emergenziale anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.
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