Deposito telematico senza limite orario

Pubblicato il 20 marzo 2014 Il Tribunale civile di Milano, con una sentenza del 5 marzo 2014, ha chiarito che, nell'ambito del processo telematico, il deposito di un atto della difesa è da considerare come avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia.

Sulla base delle disposizioni vigenti – sottolinea il Tribunale – vi è una distinzione tra il momento in cui l'atto si ritiene depositato per il depositante e quello in cui viene poi effettivamente ricevuto dall'ufficio giudiziario attraverso l'accettazione della cosiddetta “busta” da parte dell'operatore di cancelleria.

In ogni caso, non si ha alcuno specifico riferimento orario in relazione al momento di rilascio della ricevuta di avvenuta consegna.

Diversamente – sottolineano i giudici meneghini - la previsione di un limite orario sarebbe poco compatibile con la ratio stessa del sistema telematico di deposito degli atti e con i vantaggi che dovrebbero derivarne in termini di efficienza della giustizia.
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