Deposito telematico oltre le 12? Memoria utilizzabile

Pubblicato il 28 febbraio 2018

Processo amministrativo telematico

La possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24,00 dell'ultimo giorno consentito e, quindi, coerentemente, fino allo spirare dell’ultimo giorno. Questo, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo, per come introdotto dal Decreto legge n. 168/2016.

Alla luce di tale assunto, i giudici del Tar di Trento hanno ritenuto utilizzabile, nell’ambito di una lite amministrativa, una memoria che era stata depositata dai controinteressati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno consentito, secondo i termini perentori, che si computano a giorni, a mesi e ad anni, previsti dall'articolo 73 del Codice del processo amministrativo.

Nella sentenza n. 31 del 13 febbraio 2018, è stato, ossia, ritenuto perfezionato e tempestivo il deposito telematico in oggetto con riguardo al giorno, non riconoscendo alcuna rilevanza preclusiva all’ora del deposito.

Scadenza entro le 12 solo agli effetti dei termini a difesa

Una diversa interpretazione – hanno precisato i giudici amministrativi - mal si concilierebbe con la stessa ratio del sistema di deposito telematico degli atti che ha fatto venir meno i vincoli orari dell’apertura delle cancellerie, nonché con i connessi vantaggi del medesimo.

Quanto detto non è minato nemmeno da quanto dispone l’ultimo periodo del comma 4 citato, secondo cui, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12,00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.

Difatti, questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, “significa che per contrastare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo”.

Nella vicenda esaminata, alcuni Comuni trentini, parti cointeressate in una causa promossa ai fini dell’annullamento delle deliberazioni di un Commissario ad acta, avevano depositato, in forma telematica, memoria difensiva oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, memoria che, come detto, è stata ritenuta utilizzabile dal Collegio amministrativo.

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