Deposito atti penali: ufficiale la proroga del doppio binario

Pubblicato il 02 gennaio 2024

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso provvedimento con cui il ministero della Giustizia ha posticipato l’avvio del Processo penale telematico (PPT), prorogando di un anno il doppio binario per il deposito degli atti, così come sollecitato dall'Avvocatura.

Grazie all'intervento, l’attuale regime di deposito degli atti nel procedimento penale, sia tramite portale, che tramite PEC, che in cartaceo viene prorogato fino alla fine del 2024, con slittamento dell'avvio del Processo penale telematico obbligatorio al 31 dicembre 2024.

Depositi penali anche cartacei o via PEC fino al 31 dicembre 2024

Il Decreto ministeriale Giustizia n. 217 del 29 dicembre 2023 - Regolamento recante: "Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44" - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 ed entrerà in vigore il 14 gennaio 2024.

Con riguardo ai termini di transizione al nuovo regime dei depositi penali, il regolamento prevede che, a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento e sino al 31 dicembre 2024, il deposito degli atti del penale possa avere luogo anche con modalità non telematiche.

Questo, con particolare riferimento al:

Esclusioni e deroghe

Dal doppio binario sono espressamente esclusi i depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione e di riapertura delle indagini nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato. 

Per gli avvocati difensori - è tuttavia specificato - il deposito con modalità non telematiche può riguardare anche atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

NOTA BENE: In tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche rimane consentito il deposito mediante Posta elettronica certificata (PEC).

Regole tecniche depositi telematici penali e civili

Oltre a individuare i termini di transizione al nuovo regime di deposito degli atti del procedimento penale, il nuovo decreto Giustizia definisce anche le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile.

Con il provvedimento, inoltre, il ministero di Via Arenula ha provveduto:

Avvocati soddisfatti della proroga 

La notizia della pubblicazione del nuovo decreto è stata accolta con soddisfazione dall'Unione delle Camere penali italiane (UCPI), la quale, con una nota pubblicata sul proprio sito internet, ha evidenziato che tutti gli aspetti concordati con l’Avvocatura "sono stati tradotti in norma".

Per gli avvocati penalisti - che, si rammenta, insieme a Cnf, Ocf, Aiga, avevano insistito per il posticipo di un anno dell’avvio del PPT e la proroga del doppio binario per il deposito degli atti - si tratta di "un importante risultato raggiunto all’esito di proficuo confronto che ha avuto come obiettivo la tutela dei diritti della difesa".

Soddisfazione è stata espressa anche dal Consiglio Nazionale Forense, per come si apprende da una nota pubblicata il 1° gennaio 2024 in cui si riporta il commento del Presidente, Francesco Greco: "La digitalizzazione del processo penale telematico sarà graduale come richiesto dall'Avvocatura. Un risultato che è un importante passo avanti nella semplificazione consentendo agli avvocati la piena tutela dei diritti di difesa con la possibilità, ancora per un anno, di depositare gli atti nel procedimento penale anche tramite posta certificata e in modalità cartacea".

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