Depositi Iva: le Dogane semplificano la procedura di esonero dalla garanzia
Pubblicato il 05 novembre 2011
I titolari di certificazione attestante lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) ed i soggetti titolari esonerati ex art. 90 del
D.P.R. n. 43/1973 (TULD) non tenuti a fornire la garanzia commisurata all’imposta per le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, possono fruire di una semplificazione della procedura attraverso cui beneficiare della concessione dell’esonero cauzionale.
In materia, con la risoluzione 7-00713 approvata il 20 ottobre 2011 dalla Commissione Finanze della Camera è stato rilevato come le complesse procedure previste per la concessione degli esoneri dei diritti doganali ordinari, basate sull’esame degli indici di bilancio aziendale, non consentono a soggetti che sono sostanzialmente solvibili di raggiungere, per lo stato di crisi economica che interessa il settore del commercio internazionale, l'esito positivo del procedimento.
Per ovviare a ciò la
nota n. 127293 del 4 novembre 2011 dell'Agenzia delle dogane ha previsto, solo per i casi di esonero ex art. 90 del TULD dalla prestazione di garanzia per l’introduzione di beni nei depositi IVA ex art. 50-bis del testo unico, che la solvibilità aziendale di un soggetto sia provata attraverso:
- l'iscrizione da almeno un anno alla Camera di commercio;
- i dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla stessa Camera di commercio;
- l'assenza di carichi pendenti risultante dall'apposito certificato;
- la dichiarazione resa dal soggetto di aver effettuato, nell’ultimo anno, operazioni di importazioni di merci non comunitarie senza irregolarità sanzionabili.
Si rammenta che l’esonero dalla cauzione ha validità annuale ed è rinnovabile su istanza di parte.