Depositi Iva Dichiarazione d'intento per ogni estrazione

Pubblicato il 21 marzo 2017

Il decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio ha riformato la disciplina dei depositi fiscali ai fini Iva, prevedendo che l'estrazione di beni da un deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell’imposta, quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva (articolo 8, primo comma, lettera c, e secondo comma, Dpr 633/1972).

Il riferimento normativo specifica che se ad estrarre i beni è l'esportatore abituale, quest'ultimo invece del pagamento dell'imposta deve utilizzare la lettera d'intento da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

L'Agenzia, con risoluzione n. 35 del 20 marzo 2017, fornisce istruzioni sul corretto modo di compilazione e presentazione della lettera d'intento da parte degli esportatori abituali in caso di estrazione senza pagamento dell'imposta di beni dal deposito Iva. La risoluzione si è resa necessaria, oltre che per le citate modifiche normative, anche considerato il fatto che con provvedimento del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d'intento, utilizzabile per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Compilazione modello dichiarazione d'intento

Specifica la risoluzione n. 35/E/2017 che, ai sensi del nuovo articolo 50-bis, comma 6, del Dl 331/1993, l'esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito.

Nella Sezione "Destinatario della dichiarazione" del modello vanno così indicati il codice fiscale, la partita Iva e la denominazione del gestore del deposito Iva.

L'importo dell'estrazione, invece, deve essere inserito nel modello nella Sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro".

Presentazione e verifica trasmissione

La lettera d'intento deve essere trasmessa telematicamente all'Amministrazione finanziaria dall'esportatore abituale, che deve acquisire anche la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione.

Restano ferme le modalità stabilite dal comma 6 dell'articolo 50-bis del Dl 331/1993 per lo svincolo della garanzia prevista dal comma 4, lett. b) per l'ipotesi di immissione in libera pratica con introduzione dei beni in deposito, per le quali si rinvia alle istruzioni dell'agenzia delle Dogane (nota prot. n. 84920/RU e prot. n. 113881/RU rispettivamente del 7 settembre e del 5 ottobre 2011).

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