Con il decreto del 23 febbraio 2017 il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le prime regole operative sulla nuova disciplina dei depositi Iva come modificata dal Dl n. 193/2016.
In particolare, dal 1° aprile 2017, in caso di operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito Iva, si stabilisce che l’imposta sia evasa dal soggetto che procede all’estrazione, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972), previa prestazione di idonea garanzia.
Ma coloro che sono ritenuti soggetti affidabili, in base ai requisiti indicati dal decreto 23 febbraio 2017, non sono tenuti a prestare la garanzia e devono attestare il rispetto delle condizioni presentando, all’atto della prima estrazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al depositario.
In merito, il 20 marzo 2017 l’agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza, corredata dalle istruzioni, del modello di dichiarazione sostitutiva che attesta la presenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto 23 febbraio 2017.
Sarà poi il gestore del deposito IVA a dover trasmettere via Pec il modello alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio in base al domicilio fiscale dello stesso.
Il modello pubblicato in bozza dovrà essere poi oggetto di un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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