La legge di bilancio 2021, comma 1077, ha portato cambiamenti in tema di variazione della titolarità o del trasferimento della gestione di depositi di oli minerali. L’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 38 del 15 novembre 2021, rende i dovuti chiarimenti.
La modifica riguarda:
Per questi, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate:
- alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle Dogane:
- al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell’affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti. Il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione
Come conseguenza, a fronte della mancanza o del diniego del nulla osta, l’accordo contrattuale sarà privo di valore giuridico nonché inefficace nei confronti del Fisco.
L’aver vincolato il rilascio del nulla osta al possesso da parte del soggetto subentrante del requisito dell’affidabilità economica risponde alla necessità di rafforzare il contrasto alle frodi nel settore.
L’accertamento del requisito dell’affidabilità economica sarà eseguito attraverso una valutazione tecnico-discrezionale da parte degli organi dell’Agenzia delle Dogane, considerando i seguenti dati:
Stesso discorso va applicato in caso di ingresso di nuovi soci, mediante acquisto di quote od azioni, che assumono il centro decisionale della società o poteri di condizionamento della gestione aziendale, pur non rappresentando una partecipazione maggioritaria del capitale sociale.
Per quanto attiene l’iter procedimentale, il soggetto subentrante nella titolarità e/o nella gestione dell’impianto presenta la comunicazione di inizio attività all’ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito all’organo che deve emettere il nulla osta: Direzione Accise – Energie e Alcoli, per i depositi costieri; - Direzione Territoriale territorialmente competente sull’impianto, per i depositi di stoccaggio (non costieri).
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