Con la circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, l’INPS ha illustrato le disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, finalizzata all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per gli omessi versamenti di importo non superiore a 10.000 euro annui a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. In particolare, è stato precisato che il pagamento della sanzione deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.
A tal proposito, con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, l’INPS ha illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. In particolare:
L’art. 18 della L. n. 689/1981 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l’autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Il pagamento della sanzione deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. In presenza di un obbligato in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore principale o dall’obbligato in solido e li libera entrambi.
Se la violazione è stata contestata a più persone, l’eventuale obbligato in solido, in caso di mancato pagamento da parte degli autori della violazione, è chiamato a pagare le sanzioni comminate a ciascuno di essi.
L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da 3 a 30. A tal fine è stato predisposto il modello SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza-Ingiunzione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 689/1981)”, pubblicato sul sito www.inps.it, disponibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura Inps territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
Se l’ufficio respinge la richiesta di rateizzazione, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione della richiesta. Se la richiesta viene accolta, l’ufficio notifica un provvedimento con cui dispone gli importi e le scadenze dei pagamenti; negli importi delle rate mensili, la prima rata contiene l’integrale saldo delle spese del procedimento. Non sono previste ulteriori maggiorazioni e, pertanto, non sono applicabili gli interessi di dilazione.
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