A seguito dell’entrata in vigore delle norma in materia di depenalizzazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 6 del 5 febbraio 2016 con le prime indicazioni operative relative alle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.
Posto che è espressamente esclusa la depenalizzazione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza e salute), il Ministero sottolinea che il Legislatore ha distinto due regimi sanzionatori:
Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, concernenti l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa (regime intertemporale).
Alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore del Decreto, si applica il regime ordinario di cui agli artt. 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016.
L’art. 8, comma 1, prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, a condizione che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Inoltre, è stabilito che ai fatti commessi prima del 6 febbraio 2016 non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.
Il regime intertemporale trova applicazione anche per gli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto per i quali sia stato già adottato e trasmesso alla Procura della Repubblica il provvedimento di prescrizione obbligatoria ex art. 15, D.Lgs. n. 124/2004, ma non sia stato ancora notificato, alla data del 6 febbraio, il verbale di ottemperanza e di contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa e nei casi in cui, nonostante il verbale di ottemperanza sia stato notificato, entro il 6 febbraio, allo stesso non sia comunque seguito il pagamento in sede amministrativa nel termine di legge.
Al contrario, le ipotesi di illecito per le quali entro il 6 febbraio sia stato emanato il verbale di ottemperanza, con contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa e sia intervenuto il pagamento nel rispetto del termine previsto dal citato art. 15, D.Lgs. n. 124/2004 sono definite secondo la previgente disciplina, anche nel caso in cui il pagamento sia intervenuto oltre la data del 6 febbraio.
La circolare ministeriale n. 6/2016 è completata da un elenco di reati depenalizzati in materia di lavoro e legislazione sociale per i quali viene riportata la vecchia e la nuova sanzione e l’eventuale applicazione della diffida obbligatoria ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.
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