A decorrere dal 13 febbraio 2019, data di entrata in vigore della L. n. 12/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 135/2018 (cd. Decreto Semplificazioni), i datori di lavoro agricolo non sono più obbligati alla compilazione dei quadri “F” e “G” della denuncia aziendale agricola (cd. Dmag). Resta immutato, invece, l’obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del modello di denuncia aziendale.
Infatti, l’art. 3, co. 1 - undecies del predetto decreto legge ha previsto l’acquisizione d’ufficio da parte dell'INPS dei dati della denuncia aziendale agricola, direttamente dal fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del regolamento di cui al Dpr. n. 503/1999, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 2384 del 26 giugno 2019. Nel documento di prassi sono riepilogati anche le indicazioni operative per la compilazione del quadro “E” della denuncia aziendale
La L. n. 12/2019, all’art. 3 del D.L. n. 135/2018 (cd. Decreto Semplificazioni), ha aggiunto il co. 1 – undecies che permette all’INPS di poter acquisire d’ufficio alcuni dati del Dmag (denuncia aziendale agricola), tramite il fascicolo aziendale gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
I dati che possono essere acquisiti direttamente dall’INPS sono quelli contenuti nell’art. 5, co, 1, lettere a), c), d) del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, ossia:
Si tratta, in concreto, dei dati contenuti nei quadri “F” e “G” del Dmag che i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all’INPS, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati.
Alla luce della predetta novità legislativa, i datori di lavoro agricolo non sono più obbligati alla compilazione dei citati quadri “F” e “G”, mentre resta immutato l’obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del Dmag.
In particolare, per i datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato (OTD), permane l’obbligo dell’indicazione, presente nel quadro E, del presunto fabbisogno di manodopera previsto.
In sostanza, ai fini dell’istruttoria e validazione della denuncia aziendale per il corretto inquadramento nel settore della contribuzione agricola unificata, fanno fede, a tutti gli effetti, i dati acquisiti d’ufficio dal fascicolo AGEA, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano anche dichiarati nella denuncia stessa.
È fatta eccezione, per espressa disposizione di legge, dell’ipotesi in cui le imprese non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale AGEA; in tal caso, permane l’obbligo della compilazione dei quadri “F” e “G” della denuncia aziendale, i cui dati fanno fede a tutti gli effetti legge.
Nel quadro “E” il campo “Tipologia Dichiarazione dei terreni/allevamenti (ex campo “Senza terra”) può assumere i valori:
Nel caso in cui venga selezionata l’opzione A, sarà possibile inviare la denuncia aziendale senza aver compilato i quadri “F” e “G”. A tale riguardo si ricorda che, nel caso in cui l’azienda già iscritta aggiorni i fascicoli AGEA nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con variazioni dei dati relativi ai terreni e agli allevamenti, dovrà necessariamente variare il fabbisogno nella denuncia aziendale.
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