Con la risoluzione n. 34/E/2018, l’Agenzia delle Entrate - rispondendo ad una richiesta di interpello – specifica alcuni aspetti della detrazione di imposta di cui all’articolo 1-quater del D.L. n. 63 del 2013, cosiddetto Sisma bonus.
Nello specifico, l’istante chiedeva di sapere se la suddetta detrazione dell’80%, con tetto massimo di spesa incentivabile di 96.000 euro, potesse spettare anche in relazione a spese per l’intervento di demolizione e fedele ricostruzione (con riduzione di due classi di rischio sismico) di un immobile dichiarato inagibile a seguito del terremoto.
In caso di risposta affermativa, si chiedeva, inoltre, se la spesa per l’intervento edilizio potesse essere suddivisa tra gli aventi diritto non in base alle proprie quote di proprietà dell’immobile, ma in base alle spese da ognuno effettivamente sostenute ed, inoltre, se a tali spese fosse applicabile l’aliquota Iva agevolata.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 34/E/2018, specifica che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi al sisma bonus, a patto che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa e sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.
Con riferimento al caso proposto, pertanto, venendo in rilievo un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente, per l’applicazione della detrazione è necessario che dal titolo amministrativo, che autorizza i lavori, risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Riguardo alle altre conseguenti richieste di chiarimento, la risoluzione precisa che:
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