Professionisti delegati alle vendite: in vigore le regole della prova finale

Pubblicato il 09 aprile 2024

E' entrato in vigore il 1° aprile 2024, il nuovo Regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 179 - ter disp. att. c.p.c., per professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, messo a punto, di concerto, da Notariato, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti.

Si rammenta, in proposito, che il comma quinto del richiamato art. 179‐ter, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati alle vendite, stabilisce che Notai, Avvocati e Commercialisi partecipino in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli ordini locali, dal Cnn, dal Cnf o dal Cndcec, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e superino con profitto la prova finale al termine del corso.

I tre Consigli Nazionali erano stati incaricati dalla Scuola Superiore della Magistratura con specifica richiesta con cui si chiedeva di assicurare l'omogeneità dell'esame per tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali.

E' la stessa Scuola superiore della Magistratura, difatti, ad aver elaborato ed aggiornato, ad aprile 2023, le Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, per come previsto l’art. 179‐ter, comma settimo, elle disposizioni di attuazione al c.p.c.

Prova finale corsi alta formazione: come si svolge

La notizia dell'adozione del regolamento unico è stata diffusa dal Cndcec con nota informativa n. 28 del 5 marzo 2024.

Nella comunicazione, si informa che il via libera alle nuove regole è stato dato nella nella seduta del Consiglio Nazionale del 18 gennaio 2024.

Il Regolamento, come detto, entra in vigore dal 1° aprile 2024.

Nell'articolato, sono state previste importanti novità riguardanti lo svolgimento della prova finale dei corsi.

La prova finale, in primo luogo, si sostanzia in un test, composto da 50 domande individuate tramite sorteggio nell'ambito dei 450 quesiti predisposti di comune accordo dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e e dal Consiglio Nazionale del Notariato e pubblicati, unitamente alle risposte, sui rispettivi siti istituzionali.

In allegato, i quesiti e le relative risposte da cui verranno sorteggiate le domande per la prova finale.

Prova in presenza o a distanza

Detta prova, in particolare, può essere tenuta sia in presenza sia con modalità on line sincrona.

Nel primo caso, il Presidente dell’Ordine (o consigliere da lui delegato) o il responsabile scientifico del corso (o un suo delegato) presenzia allo svolgimento della prova finale di esame, se del caso coadiuvato da una commissione di esame, e ne assicura il regolare svolgimento.

Nei corsi a distanza, l’esame finale può essere tenuto online in modalità sincrona, attraverso una sessione in diretta streaming realizzata con un sistema che garantisce la veridicità del tracciamento delle attività degli utenti e che i partecipanti mantengano la telecamera accesa per tutta la durata della sessione di esame.

Prova solo per i corsi di iscrizione

NOTA BENE: come evidenziato dal Cndcec, la prova finale dei corsi è prevista per i soli corsi di iscrizione negli elenchi dei delegati alle vendite tenuti presso i Tribunali, e non anche per i corsi di aggiornamento.

Restano salve - rammentano i commercialisti - le previsioni generali riguardo l’organizzazione sia dei corsi di iscrizione sia dei corsi di aggiornamento, organizzazione che dovrà essere espressamente delegata dal Consiglio Nazionale.

I programmi dei corsi, in ogni caso, dovranno essere elaborati nel rispetto delle richiamate linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

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