Il professionista, nella domanda di iscrizione negli elenchi dei delegati alle vendite, può dichiarare di essere disponibile ad eseguire le operazioni di vendita in un tribunale diverso da quello del circondario dell’Ordine di appartenenza oppure chiedere di essere iscritto negli elenchi di più tribunali.
E’ quanto emerge dal pronto ordini n. 304 del 2017, dove viene chiarito che le disposizioni normative non prevedono che la scelta sia indirizzata verso il professionista appartenente al circondario. Inoltre l’art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che il Consiglio dell’Ordine comunichi a più presidenti dei tribunali gli elenchi dei professionisti.
Però, al fine di poter adempiere regolarmente agli obblighi assunti nonché utilizzare la necessaria diligenza richiesta, è opportuno indicare un numero limitato di tribunali dove poter espletare l’incarico.
Infine, il P.O. n. 304 del 22 dicembre 2017 specifica che:
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