Delega processo civile, stato dei lavori

Pubblicato il 17 febbraio 2016

Prosegue, presso la Commissione Giustizia della Camera, l’esame del disegno di legge che delega al Governo la messa a punto di disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nella seduta del 16 febbraio 2016 è terminato l’esame degli emendamenti presentati, con l’approvazione di una proposta di modifica dell’articolo 96 del Codice di procedura civile, in tema di responsabilità aggravata.

Il provvedimento, come risultante dalle modifiche approvate, verrà ora trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere.

Processo sommario per cause in composizione monocratica

Tra le principali novità, si segnala la ricollocazione del procedimento sommario di cognizione, che viene ridenominato come “rito semplificato di cognizione di primo grado”, nell'ambito del libro II del Codice di procedura civile, e la previsione della obbligatorietà di quest’ultimo per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro.

Il rito ordinario diverrebbe, per contro, obbligatorio per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione.

Novità impugnazioni e appello

Gli emendamenti approvati introducono, inoltre, l’individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie.

I termini per esperire tutti i mezzi di impugnazione, anche diversi dall'appello, decorrerebbero, inoltre, dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, con abrogazione del termine di decadenza dall'impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.

Responsabilità aggravata, somme a carico del soccombente

Come sopra anticipato, le ultime modifiche hanno interessato l’articolo 96 del Codice di procedura civile.

Si prevede, in particolare, che il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede, condanni la medesima parte al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate.

Inoltre, con la pronuncia sulle spese, l’organo giudicante condannerebbe d'ufficio, e anche in assenza dei presupposti di cui all'articolo 96 citato, la parte soccombente che abbia agito con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, sanzione che viene determinata, tenendo conto del valore della controversia, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

Le altre misure

Tra le altre novità, si rammenta che il disegno di legge-delega interviene anche:

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