Ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
In realtà la non delegabilità delle funzioni relative alle attività suddette non comporta che tali compiti debbano essere personalmente svolti da parte del datore di lavoro che potrebbe anche non disporre delle necessarie competenze nelle materie tecniche.
A tal proposito si parla di divieto di delega inteso in senso giuridico e non già in senso tecnico o materiale, per cui il datore di lavoro può attribuire a terzi soggetti, idonei e competenti, un cosiddetto incarico di esecuzione.
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