La designazione dell’avvocato sostituto da parte del difensore titolare può essere effettuata con delega "orale", non essendo più prescritta, come necessaria, una delega scritta.
Questo ai sensi dell’interpretazione dell’articolo 96, comma 2, cod. proc. pen., resa, da ultimo, dalla Corte di cassazione, facendo riferimento alla tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. n. 1578/1933, per effetto della Legge n. 247/2012 di riforma dell’ordinamento della professione forense.
Per effetto della legge forense, ossia, deve considerarsi tacitamente abrogata la norma che imponeva la nomina del sostituto difensore per iscritto.
La Prima sezione penale, nella sentenza n. 48862 del 25 ottobre 2018, ha sottolineato come sia univoca l'interpretazione dell’articolo 14 della Legge n. 247/2012 sul piano letterale: la previsione dell'oralità del conferimento della delega per la sostituzione ad un avvocato, è nuova ed esplicita.
Previsione che, del resto, si contrappone nettamente alla diversa ipotesi che il legislatore ha formulato con riferimento alla delega solo scritta, che può essere rilasciata al praticante abilitato.
Nella decisione, gli Ermellini hanno dato anche conto di un recente arresto di legittimità (n. 26606/2018) che, per contro, aveva negato l'intervenuta abrogazione dell'art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, sopra citato.
Orientamento i cui rilievi non sono stati, però, condivisi posto che l'articolo 9 citato - si legge nella decisione - deve ritenersi tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ..
“Abrogazione alla luce della quale” – ha poi concluso la Suprema corte – “gli art. 96, comma 2, cod. proc. pen., e 34 disp. att. cod. proc. pen., debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l'udienza, o per l'atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto”.
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