Con la risposta ad interpello n. 136/2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia stessa.
Si ricorda che l’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato un avviso di recupero di un credito Iva indebitamente utilizzato in compensazione e, dopo due gradi di giudizio favorevoli all’istante, la controversia è pendente davanti alla Corte di Cassazione.
Nelle more del giudizio di legittimità è entrata in vigore la “rottamazione” dei debiti tributari (art. 11 Dl n. 50/2017), l’istante vi ha aderito versando, però, i soli interessi e non anche l'importo del tributo recuperato. Per tali ragioni, l'Ufficio ha notificato il rigetto della definizione non perfezionata, notificando il suo diniego che, successivamente, è stato impugnato dinanzi alla Suprema Corte.
Il contribuente a questo punto vorrebbe avvalersi della nuova definizione agevolata delle liti pendenti (articolo 6, Dl n. 119/2018), con riferimento alla lite originaria, versando una somma pari al 5% del valore della lite e, in caso di definizione, rinunciare a proseguire con la causa instaurata avverso l’atto di diniego alla prima richiesta di definizione agevolata.
A tal fine, chiede se sia possibile:
scomputare dalle somme dovute la corrispondente parte delle somme versate in occasione della precedente definizione agevolata;
ottenere il rimborso della differenza delle somme versate in occasione della precedente definizione agevolata della controversia.
Nella sua risposta n. 136/2019, l’Agenzia richiama quanto già in precedenza specificato nella circolare n. 6 del 1° aprile 2019 ed, in particolare, che sono definibili in via agevolata anche le controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.
Essendo l’Amministrazione finanziaria integralmente soccombente in primo e in secondo grado e la controversia pendente davanti alla Suprema Corte alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136 del 2018 (19 dicembre 2018), secondo l’Agenzia, l’istante può definire la controversia con il pagamento del 5% del relativo valore (comma 2-ter dell’articolo 6 del Dl 119/2018).
Inoltre, visto che il comma 9 del citato articolo 6 dispone che dagli importi dovuti per la definizione “si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio“, di conseguenza, è possibile ritenere che l’importo già versato dal contribuente per la precedente definizione agevolata, poi non perfezionata, sia scomputabile dall’importo lordo dovuto per la nuova definizione delle controversie tributarie.
Ammessa tale detraibilità, precisa il documento di prassi, va applicato anche il principio dettato dal comma 9, secondo periodo, dell’articolo 6, in base al quale “la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione”.
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