Definizione liti fiscali. Ricorso diretto in cassazione e tassazione di gruppo

Pubblicato il 29 maggio 2019

In vista della scadenza - 31 maggio - per aderire alla definizione delle liti fiscali, l’agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti.

Definizione liti fiscali. Per il ricorso diretto in cassazione pagamento del 40%

Oggetto della risposta n. 165 del 28 maggio 2019 è il pagamento del dovuto quando la lite è pendente in cassazione a seguito di ricorso diretto, c.d “per saltum”.

Il Dl n. 119/2018 consente la definizione delle controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Cassazione, versando un determinato importo in base al valore della lite.

In particolare, è stabilito (comma 2 ter, art. 6 del DL) che “Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia”.

Specifica l’agenzia delle Entrate che tale disposizione è applicabile solo quando l’Agenzia sia risultata totalmente soccombente a seguito di più di una pronuncia giurisdizionale ovvero in più di un grado di giudizio, con conseguente minore probabilità di vittoria in Cassazione, e non anche quando la parte soccombente abbia scelto, d’intesa con la controparte, di ricorrere direttamente in cassazione.

Secondo il legislatore, infatti, il vantaggio sostanzioso che viene dato al contribuente di pagare solo il 5% del tributo in contestazione risiede nell’alta probabilità di soccombenza dell’Agenzia in Cassazione, determinata dall’esistenza di almeno due decisioni di merito, rese in gradi diversi, interamente favorevoli al contribuente.

In conclusione, se alla data del 24 ottobre 2018 “l’ultima o unica” pronuncia giurisdizionale che risulta depositata è quella di primo grado, dove l’Agenzia è soccombente, la controversia va chiusa con il pagamento del 40 per cento del suo valore.

Definizione liti fiscali. Consolidato di gruppo

A fronte dell’accertamento che riguarda il gruppo, la controllante può definire la lite, da essa instaurata, relativa alla maggiore imposta del gruppo, avendo come effetto la chiusura della lite anche per la controllata. Questo è il contenuto della risposta dell’agenzia delle Entrate n. 166 del 28 maggio 2019.

Si ricorda che l’adesione al consolidato nazionale comporta la determinazione di un reddito complessivo globale, frutto della sommatoria dei redditi complessivi netti delle singole consolidate. In caso di accertamento Ires riguardante la tassazione di gruppo, il controllo si scompone in due livelli: uno riguarda le consolidate e l’altro interessa la consolidante.

In sostanza, alla rettifica che riguarda la società consolidata consegue la rettifica del consolidato, salvo il caso di autonoma rettifica del consolidato relativamente a violazioni attinenti alla dichiarazione stessa.

Per quanto attiene alle regole sulla pace fiscale, è stabilito che la domanda di definizione può essere effettuata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

E’, quindi, legittimata la società controllante a definire la lite circa la maggiore Ires che riguarda il gruppo e ciò comporta la chiusura della lite anche per la controllata.

Ma, in base alla circolare n. 10/E/2019, punto 2.9, è consentita la definizione della lite anche da parte della consolidata, prendendo a riferimento l’Ires teorica sul maggior imponibile risultante nell’ambito dell’accertamento della controllante.

Aggiunge l’agenzia delle Entrate che è ammesso lo scomputo delle somme eventualmente versate in via provvisoria dai coobbligati che si avvalgono della definizione, se accettano l’estinzione della controversia; il pagamento può avvenire da parte di uno solo dei coobbligati, mentre gli altri sono tenuti solo alla presentazione dell’istanza.

E’ sempre escluso, invece, il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso rispetto a quanto dovuto per la definizione.

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