Si forniscono chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle liti tributarie quando è in discussione un avviso di accertamento per il recupero dell’Iva indebitamente detratta in conseguenza dell’acquisto di singoli beni.
L’articolo 6 del DL n. 119/2018 ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione (anche a seguito di rinvio).
La definizione agevolata viene attivata da una apposita domanda e richiede il pagamento di un importo rapportato al valore della controversia.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
Nel caso analizzato, va segnalata anche la norma Iva secondo la quale, nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
La risposta n. 128 (in modo simile la 129) del 23 aprile 2019 dell’agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 23/E del 2017 – pubblicata a chiarimento della precedente ipotesi di regolarizzazione agevolata prevista dal DL 50/2017 ma applicabile anche alla nuova definizione ex DL 119/2018 – in base alla quale: “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”.
Pertanto, con la definizione agevolata ex articolo 6 del DL. n. 119 del 2018 della controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento per il recupero dell'Iva indetraibile in capo alla cessionaria, il procedimento può considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata.
Ciò comporta che il cedente può presentare la domanda di restituzione dell’importo pagato a titolo di rivalsa:
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