Definizione agevolata liti pendenti. Chiarimenti Entrate su oggetto delle liti e importi

Pubblicato il 16 maggio 2019

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 del 15 maggio 2019, fornisce ulteriori chiarimenti in materia di definizione agevolata delle liti pendenti, di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto legge n. 119/2018. Il nuovo documento di prassi integra quanto già precisato nella circolare n. 6 del 1° aprile scorso, rispondendo ai quesiti formulati dagli uffici periferici e da alcune associazioni di categoria.

All’Amministrazione finanziaria sono pervenuti dubbi, per esempio, su come comportarsi in caso di controversie che riguardano le sole sanzioni oppure in caso di liti portate avanti separatamente dalla società consolidata e dalla consolidante.

Le risposte ai quesiti sono state raggruppate in quattro macro-argomenti, riguardanti:

Pace fiscale, atti oggetto delle liti definibili

Avvisi di liquidazione – Avendo funzione essenzialmente riscossiva, non sono definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari.

Cartelle di pagamento - Le liti vertenti sui ruoli e sulle cartelle di pagamento possono essere definite in via agevolata solo quando tali atti svolgono anche una funzione di natura impositiva. Ciò accade quando il ruolo e la cartella di pagamento sono emessi a seguito della rettifica dei dati indicati in dichiarazione e, quindi, riguardano tributi dovuti in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dal contribuente, oppure quando essi, non essendo stati preceduti da atti impositivi presupposti, portano per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e nel ricorso è stata eccepita l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo.

Pertanto, è da escludere la definibilità in via agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa a seguito dell’omesso versamento, anche nel caso in cui il contribuente abbia eccepito la decadenza dei termini per la notifica dell’atto.

Definizione liti soci di soggetti in regime di trasparenza - Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome; pertanto, il socio potrà proporre unicamente l’istanza di definizione agevolata della lite relativa al reddito di partecipazione.

Pace fiscale, determinazione importi dovuti

Quantum dovuto – L’articolo 6 del Dl n. 119/2019, nel definire l’ammontare dovuto per la definizione agevolata delle controversie, attribuisce valore alla situazione processuale esistente al 24 ottobre 2018, per cui la pronuncia della Commissione tributaria provinciale intervenuta successivamente a tale data non rileva. Di conseguenza, se la costituzione in giudizio del ricorrente è stata effettuata entro la stessa data del 24 ottobre 2018, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del relativo valore.

Sospensione del processo - La lite sospesa dalla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’articolo 295 C.p.c. (sospensione necessaria) può essere definita con il pagamento del 90% del relativo valore a patto che, naturalmente, ricorrano tutti i presupposti e le condizioni richieste per la procedura di regolarizzazione.

Giudicato interno - La definizione agevolata della lite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del relativo valore trova applicazione esclusivamente con riferimento alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l’Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Come già precisato nella circolare n. 6/2019, la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate è determinata dal raffronto tra quanto chiesto dal contribuente e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito e si considera “integrale” quando la domanda del contribuente sia stata accolta in primo e in secondo grado.

Viceversa, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio, per la parte ancora in contestazione alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di regolarizzazione è possibile effettuare la definizione con il pagamento del 15% del valore della controversia (articolo 6, comma 2, lettera b)).

Soccombenza delle Entrate nel giudizio di riassunzione - La controversia è definibile tramite il pagamento di un importo corrispondente al 15 per cento del relativo valore (lettera b), comma 2, articolo 6) anche qualora l’ultima pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, favorevole al contribuente, sia stata emessa dalla Commissione tributaria regionale in qualità di giudice del rinvio.

Controversie su sanzioni - Una delle risposte fornite dalle Entrate riguarda le controversie su sanzioni, ad esempio quando per un atto di recupero di un credito d’imposta la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente. Secondo la circolare n. 10/E/2019, dato che l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo.

Sempre in tema di sanzioni, si analizza il caso di una sentenza della Suprema Corte in cui si dichiara che l’imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni. L’Agenzia chiarisce che, in questa situazione, la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato.

Circa la sanzione per omessa regolarizzazione di fattura, invece, si specifica che si tratta di “sanzione non collegata al tributo”. Pertanto, la lite che ha ad oggetto esclusivamente tale tipologia di sanzione può essere definita con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

Pace fiscale, sospensione delle controversie definibili

Individuazione Commissione tributaria competente - Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. La domanda di sospensione del giudizio, quindi, può essere avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti. Tuttavia, per ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020, il contribuente che ha aderito alla definizione deve depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda di definizione e del relativo versamento.
 

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