La definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dalla Manovra fiscale (Dl n. 50/2017), è stata oggetto di un primo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate tramite circolare n. 22 del 28 luglio 2017. A ridosso della scadenza del 2 ottobre - termine entro il quale si può presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti - l'Amministrazione finanziaria, sollecitata dalle numerose richieste di chiarimento da parte degli uffici territoriali, è intervenuta con un nuovo documento di prassi, con il quale fornisce utili indicazioni operative.
La nuova circolare n. 23 del 25 settembre 2017 completa e arricchisce il quadro complessivo della disciplina e, articolandosi nella forma di domande e risposte, chiarisce alcuni degli aspetti più dubbi dell'agevolazione emersi negli ultimi mesi, in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti.
Nello specifico, nel documento di prassi vengono offerte alcune indicazioni operative riguardanti:
Ribadendo quanto sancito espressamente dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 50/2017, l'Agenzia specifica che:
- non sono definibili le controversie instaurate avverso i provvedimenti dell’agente della riscossione nelle quali l’ufficio dell’Agenzia non sia stato evocato in giudizio o, comunque, non sia intervenuto. Pertanto, non possono essere definite le liti in cui l’Agenzia delle Entrate non figuri come parte in senso formale e, di conseguenza, sono escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, anche se inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia.
- sono definibili, invece, le liti che hanno per oggetto gli atti dell’agente della riscossione, nelle quali l’Agenzia figuri come parte in senso formale e in cui la materia del contendere riguardi (anche) la legittimità del credito iscritto a ruolo.
La normativa stabilisce che “dagli importi dovuti per la definizione agevolata si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle (ex articolo 6, Dl 193/2016)”.
Ciò significa che gli eventuali importi già versati si devono sottrarre da quelli che il contribuente deve a seguito della definizione agevolata.
A tal riguardo, la circolare n. 23/E/2017 chiarisce come vada correttamente suddiviso, tra i vari codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 108/E del 2017, l’importo netto da versare per la definizione agevolata della lite.
Si indica un criterio proporzionale di ripartizione tra i vari codici tributo dell'importo netto dovuto.
E' specificato che: una volta effettuato lo scomputo delle somme versate, l’importo netto dovuto che deve essere versato, deve essere suddiviso tra i vari codici tributo in proporzione ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione agevolata della lite.
Vengono fatti alcuni esempi pratici su come compilare il modello F24, per agevolare i contribuenti alla sua stesura.
Nel modello di pagamento F24 l’importo netto andrà ripartito, voce per voce, nella stessa proporzione percentuale degli importi contenuti nell’atto impugnato.
Nella circolare n. 23/E/2017 vengono, poi, chiariti alcuni aspetti riguardanti le società fallite e l'eventuale irrogazione di sanzioni per errato comportamento da parte dei contribuenti.
Consolidando un orientamento già sostenuto dalla Corte di Cassazione, nel documento di prassi si specifica che nel caso di fallimento del contribuente è legittimato a presentare l’istanza di adesione alla definizione delle liti pendenti della società il curatore fallimentare (legittimazione processuale) e solo in caso di inerzia dell'organo fallimentare, può agire il soggetto sottoposto a procedura concorsuale, ossia l'imprenditore fallito.
Inoltre, viene confermato che le somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione.
In materia di sanzioni si specifica, invece, che:
- se viene irrogata una sanzione al consulente a titolo di concorso nella violazione della dichiarazione infedele commessa dal cliente, la sanzione non è collegata al tributo e per la definizione della lite si dovrà procedere con il pagamento del 40% della penalità irrogata, senza tener conto della definizione da parte del contribuente che ha commesso la violazione principale;
- se al cliente viene irrogata una sanzione – oltre a quella collegata al tributo per dichiarazione infedele – anche per irregolare tenuta delle scritture contabili (che per effetto del cumulo giuridico viene assorbita dalla sanzione per dichiarazione infedele), il contribuente, per definire la lite, deve procedere con il pagamento degli altri importi contestati nell’atto impugnato e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, non dovendo versare la sanzione unica irrogata che risulta collegata al tributo.
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