Definita la struttura operativa italiana presso Eurojust

Pubblicato il 11 dicembre 2023

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023, il Decreto legislativo n. 182 del 23 novembre 2023, recante "adeguamento alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, istitutivo dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI".

Viene abrogata, in tale contesto, la Legge n. 41/2005, attuativa di tale ultima decisione.

Eurojust: membro nazionale nominato dal CSM  

Il provvedimento, in primo luogo, definisce la composizione della struttura operativa italiana presso Eurojust, costituita da:

La struttura può essere composta anche da un ulteriore aggiunto e da assistenti nominati ai sensi dell'art. 7 del decreto, ossia quando lo richiedano particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive. Tali soggetti, comunque, non possono essere di numero superiore a 3 unità.

Nomina e requisiti

A seguire, il decreto disciplina la procedura di nomina del membro nazionale e dell’aggiunto, elencando i requisiti necessari per assumere tali incarichi.

Si prevede, così, che l'incarico di membro nazionale di Eurojust, così come quello di aggiunto o di assistente del membro nazionale, debba essere ricoperto da magistrati in ruolo.

Alla relativa nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura (CSM).

Nel dettaglio, l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale possono essere ricoperti da magistrati con almeno 20 anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.

Ai fini della nomina, il CSM è tenuto a valutare, in via prioritaria, l'esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell'Eurojust, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale.

Inoltre, si tiene conto delle competenze linguistiche dei candidati e delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo, di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il CSM, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, formula una proposta motivata di nomina e la trasmette al ministro della Giustizia che, nei trenta giorni successivi, può formulare osservazioni o valutazioni comparative. Nei successivi trenta giorni dalla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative o dalla scadenza del termine per la loro formulazione, si procede con le nomine.

Trattamento economico

Viene definito, di seguito, il trattamento economico del membro nazionale presso Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale.

I magistrati che assumono tali incarichi viene mantenuto il loro trattamento economico complessivo con corresponsione, altresì, del trattamento economico spettante per il posto di primo consigliere presso l’Ambasciata d’Italia all’Aja, nel rispetto dei limiti massimali retributivi.

Poteri del membro nazionale presso Eurojust

Le disposizioni definiscono anche i poteri affidati al membro nazionale presso Eurojust, fornendo un'elencazione di competenze e attribuzioni nell’esercizio delle sue funzioni.

Rientrano tra i suoi poteri, in particolare, quelli di:

Egli, inoltre, di concerto con l'autorità nazionale competente, può emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative.

Entrata in vigore, disposizioni transitorie

Per espressa previsione, le nuove disposizioni riguardanti le nomine dei magistrati distaccati presso l'Eurojust si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto, fissata al 24 dicembre 2023.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il CSM deve provvedere alla conferma degli incarichi dei magistrati già distaccati presso Eurojust.

Nel caso di conferma dell’incarico, ai magistrati sono attribuite funzioni requirenti, mentre in caso di mancata conferma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto (secondo cui, alla scadenza dell'incarico, il magistrato viene riassegnato alla sede di provenienza, se vacante).

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