Deduzione analitica dell’Irap, Assonime sui rimborsi Ires

Pubblicato il 27 aprile 2013 Assonime, con la circolare n. 9 del 2013 pubblicata sul sito il 24 aprile 2013, fornisce interpretazioni della circolare agenziale 8/2013, contenente le modalità per la nuova deduzione analitica dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente, ex Dl 201/2011, che i contribuenti possono far valere nelle dichiarazioni dei redditi (Irpef e Ires).

Le integrazioni delle istanze di rimborso Ires, per la deduzione Irap sul costo del personale, alla luce di quanto precisato dalla circolare 8/E/2013, possono essere inviate entro il 31 maggio 2013.

Il documento di Assonime verte sui rimborsi delle imposte sui redditi a seguito del riconoscimento della deducibilità citata per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012. Di seguito alcune considerazioni.

Nel ricordare che la deduzione analitica dell'Irap in oggetto e quella forfettaria del 10% sono cumulabili, nella circolare Assonime si ritiene che la regola della rilevanza degli interessi passivi "netti", che non vale per le banche e le società finanziarie, non valga neanche per le holding industriali.

Sulle spese da considerare per la deduzione Irap si evidenzia che, rientrando nel conteggio le somme corrisposte ai dipendenti per l'effettuazione della prestazione fuori sede, anche le indennità di trasferta devono essere considerate, non rileva la circostanza che rappresentino o meno reddito imponibile per il dipendente.

Un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di ripresentare le istanze per inesattezze o mancanze ("correttiva nei termini"): secondo Assonime non verrà perso l'ordine cronologico originario se effettuate entro il 60° giorno successivo all'apertura del canale telematico o, comunque, entro il 31 maggio 2013 se questa data è più favorevole.
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