Con legge del 23 maggio 2024, numero 67, viene formalmente convertito il Decreto-legge sulle Agevolazioni fiscali (DL n. 39/2024); la pubblicazione ufficiale è avvenuta sulla Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2024.
Il decreto n. 39/2024 è stato alla ribalta per aver introdotto la suddivisone in dieci rate annuali delle detrazioni al Superbonus, bonus barriere architettoniche e Sismabonus con riferimento alle spese effettuate nel 2024.
Ecco un riassunto delle altre novità chiave del provvedimento:
Vediamo cosa contiene la legge di conversione del Dl n. 39 del 29 marzo 2024.
E' arrivato l'ennesimo rinvio dell'applicazione:
NOTA BENE: In assenza di quest’ultimo intervento, i tributi sarebbero divenuti applicabili dal 1° luglio 2024, per effetto dell’ultimo rinvio operato dal legislatore, avvenuto con la Legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 44 della Legge n. 213/2023).
Mentre, ora, l'efficacia delle suddette imposte sarà rinviata:
Riguardo alle detrazioni spettanti per gli interventi “edilizi” le principali novità del testo di conversione in legge approvato dal Senato sono quelle descritte di seguito.
In primo luogo, le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) sono obbligatoriamente ripartite in 10 quote annuali (anziché in 4/5, come attualmente previsto).
NOTA BENE: l’obbligo di ripartizione in 10 anni:
In relazione alle aliquote di detrazione per le ristrutturazioni, vi è da segnalare che:
Per i "Soggetti qualificati", quali banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, viene previsto l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative al Superbonus, Bonus barriere e Sismabonus, incluso sismabonus-acquisti, le cui comunicazioni sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 (con attribuzione del codice univoco e con necessità di utilizzo integrale delle singole quote annuali, senza possibilità di frazionamento delle stesse).
ATTENZIONE: Le rate dei crediti d’imposta derivanti dal nuovo frazionamento non possono essere cedute ad altri soggetti o ulteriormente ripartite e l’eventuale quota residua non utilizzata in compensazione nell’anno non è riportabile negli anni successivi, né può essere chiesta a rimborso.
Tali nuovi obblighi non operano nell’ipotesi in cui i soggetti di cui sopra abbiano acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni e che ciò sia attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2024 o, per i crediti acquistati dopo tale data, con comunicazione da rendere in sede di accettazione dei crediti acquistati. Le dichiarazioni mendaci sono punibili penalmente e comportano il recupero dei crediti d’imposta con applicazione di interessi e sanzioni.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni ed il contenuto e le modalità di trasmissione delle suddette dichiarazioni.
Infine, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non fruita in dichiarazione dei redditi per tutti i bonus edilizi.
Chi ha già fruito della 1° rata (o successiva) di detrazione in dichiarazione, dunque, non potrà più cedere le rate residue, ma dovrà detrarre tutte le rate residue in dichiarazione negli anni successivi.
È istituito un fondo da 35 milioni di euro per il 2025 destinato agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati da eventi sismici dal 1° aprile 2009 (diversi da quelli delle aree di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
NOTA BENE: Le aree, ora, incluse sono: Emilia-Romagna, Ischia, Molise, Calabria e Basilicata.
I contributi verranno erogati su richiesta degli interessati, presentando un’istanza per via telematica ai Commissari straordinari o delegati incaricati per gli interventi di ristrutturazione del territorio. Saranno concessi in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a esaurimento delle risorse assegnate.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le modalità applicative dell’intervento, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Un ulteriore fondo, di 100 milioni di euro, sempre per il 2025, è destinato alla riqualificazione energetica e strutturale effettuata da enti del terzo settore, organizzazioni non profit, associazioni di volontariato e di promozione sociale.
Per ottenere questo contributo, i soggetti dovranno inviare per via telematica un’istanza all’ENEA utilizzando un modello standardizzato, che sarà adottato dal MASE entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 39/2024.
E’ confermata l’eliminazione della possibilità di aderire alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL n. 16/2012, relativamente alle comunicazioni di opzione per gli interventi edilizi di cui all’art. 121 del DL n. 34/2020 (opzioni di sconto in fattura o cessione del credito). Pertanto, non è più possibile aderire alla remissione in bonis successivamente al 4 aprile 2024 ed entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
È stato introdotto l’obbligo per alcuni contribuenti, che usufruiscono del Superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati relativi agli interventi agevolati rispettivamente all’ENEA e al portale nazionale delle classificazioni sismiche. La mancata trasmissione dei dati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro per gli interventi già avviati, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale e la non applicabilità della remissione in bonis.
La legge n. 67 del 23 maggio 2024, di conversione del DL 39/2024, contiene il nuovo art. 4-ter, che conferisce ai Comuni il potere di vigilanza e controllo riguardo all’effettiva realizzazione degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali previste dagli art. 119 (Superbonus) e 121, c. 2, del DL 34/2020.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi e i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Infine, da segnalare che sono stati prorogati i termini per il riversamento dei crediti di ricerca e sviluppo.
In dettaglio, il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del Decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 2021, prorogando il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024.
Il comma 7-ter modifica ulteriormente la disciplina del riversamento spontaneo del credito d’imposta, modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, prorogando il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla procedura dal 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024.
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