Decreto super green pass: assenze retribuite e obblighi estesi

Pubblicato il 13 gennaio 2022

Licenziato ieri 12 gennaio 2022 dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato, il disegno di legge n. 2463, di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, sugli obblighi vaccinali e sul rafforzamento delle certificazioni verdi Covid-19 è stato approvato nella tarda serata dello stesso giorno dall'Assemblea.

Il decreto "Super green pass" è stato modificato dalla Commissione, che ha approvato alcuni emendamenti al testo, passati poi al vaglio dell'Aula.

Diamo di seguito conto delle principali modifiche apportate al testo del disegno di legge di conversione del Senato, che passa ora all'esame della Camera.

Obbligo di vaccinazione contro il COVID-19

L'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale viene esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, tesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.

Per questi soggetti, l'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'impossibilità di accesso alle strutture in cui si svolgono i tirocini. I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare l'adempimento dell'obbligo in esame secondo modalità a campione, individuate dalle istituzioni di appartenenza.

In merito all'esenzione (permanente o temporanea) dall'obbligo poi la novella approvata dalla Commissione prevede che la controindicazione clinica possa essere attestata, oltre che dal proprio medico di medicina generale, anche dal medico vaccinatore.

Infine, gli esercenti una professione sanitaria inadempienti all'obbligo vaccinale, nella comunicazione da inviare (su invito dello stesso) all'ordine professionale territorialmente competente, oltre alla documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'esenzione, devono indicare anche l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo.

Vaccinazione contro il COVID-19: assenza dal lavoro

Nel testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021 viene aggiunto l'articolo 2-bis.

La nuova disposizione riconosce a tutti i dipendenti pubblici, a tempo determinato e indeterminato, il diritto all'assenza dal lavoro per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.

Viene poi abrogata la norma che attualmente riconosce tale diritto solo al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande

Una importante novità è poi contenuta nella lettera c-bis) dell'articolo 4, comma 1.

L'emendamento approvato dalla Commissione e licenziato dall'Aula estende anche ai titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande la disciplina che richiede, in via transitoria, per i lavoratori del settore privato che accedono sul luogo di lavoro, il possesso del Green pass:

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