Il Decreto sicurezza-bis, recante “disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, è approdato in Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore.
Nel dettaglio, il DL n. 53 del 14 giugno 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, per entrare in vigore, per espressa previsione, il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione.
Il provvedimento è suddiviso in tre capi, il primo dei quali dedicato alle misure urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e alle disposizioni di ordine e sicurezza pubblica.
Tra le principali novità, si segnala una modifica al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), attraverso cui al ministro dell’Interno viene espressamente conferito il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzino violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.
Introdotte anche misure in caso di inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione.
In particolare, viene disposta una sanzione amministrativa, da un minimo di 10mila a un massimo di 50mila euro, a carico del comandante e, ove possibile, dell'armatore e del proprietario della nave, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane.
Nelle ipotesi di reiterazione di queste violazioni, commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca del mezzo, procedendo immediatamente al sequestro cautelare.
A seguire, viene implementato l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Tra le misure di ordine pubblico, si segnala la previsione che sanziona con la reclusione, da uno a quattro anni, chi, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.
Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni per chi, durante le manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, contravvenga al divieto di fare uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
Previste, infine, specifiche circostanze aggravanti per reati commessi nel corso delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, e per le condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento.
Il secondo capo del Decreto-legge contiene, invece, disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza.
Tra queste, è ricompresa l’autorizzazione all’assunzione, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, di un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale.
Questo, all’espresso fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati.
Il decreto interviene anche in materia di intercettazioni, prevedendo lo slittamento dei termini concernenti la relativa riforma.
Si prevede, in particolare, la ripresa della vigenza dell’articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali, articolo sulle norme di attuazione del Codice che, si rammenta, era stato abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'articolo 49, comma 2, del Decreto legislativo n. 51/2018.
La norma torna quindi operativa dalla data di entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2019.
Al ministro della Giustizia viene, inoltre, concesso un periodo di ulteriori 6 mesi per mettere a punto la nuova disciplina che modificherà quanto previsto dalla precedente riforma delle intercettazioni di cui al D.Lgs. n. 216/2017.
Viene previsto, così:
Ancora, il DL introduce anche specifiche misure per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019, che si sostanziano in un incremento del contingente di personale delle Forze armate destinato alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell’evento.
E’ istituito, poi, un cosiddetto “Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio”, destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
L’ultimo capo del provvedimento, infine, è destinato alle misure in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Viene così disciplinato il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive:
Da segnalare, per finire, l’ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, l'arresto differito per determinati reati commessi in dette occasioni e l’inasprimento delle sanzioni previste nella lotta al “bagarinaggio”.
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