Decreto semplificazioni. Le disposizioni fiscali

Pubblicato il 14 febbraio 2019

Nel corso dell’iter di conversione in Legge del decreto recante urgenti disposizioni in materia di sostengo e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione (D.L. 135 del 14 dicembre 2018) sono state introdotte numerose e significative novità, anche e soprattutto in ambito tributario.

Le modifiche ante conversione hanno determinato un provvedimento molto più articolato rispetto a quello pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 14 dicembre 2018.

La legge di conversione del provvedimento “omnibus” (Legge n 12 dell’11 febbraio 2019) è stata pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 36 del 12 febbraio 2019.

Tra le disposizioni si segnala la moratoria di 18 mesi dei procedimenti amministrativi per ottenere nuovi permessi e per le autorizzazioni in essere alla prospezione e ricerca degli idrocarburi. Previsti iter veloci e snellimento della burocrazia per le ZES, con semplificazioni che vanno dalla riduzione di un terzo dei termini per le procedure ambientali quali Via, Vas, ed Aia, alla sospensione del regime Iva nelle aree doganali intercluse.

Tutti questi interventi, pensati come vantaggi competitivi per il Mezzogiorno, vengono estesi anche alle Zone logistiche semplificate tra le quali vi sono diverse aree portuali del Nord Italia.

Interessanti anche le disposizioni in materia fiscale, oltre alla riapertura della rottamazione per chi non aveva pagato le rate 2018 entro il 7 dicembre scorso, va registrata la stretta antielusiva e di contrasto all’evasione Iva per le transazioni commerciali online, effettuate con piattaforme commerciali, di beni elettronici.

Nell’ambito delle vendite o cessioni di determinati beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, gli stessi soggetti che effettuano la cessione sono considerati come coloro che hanno ricevuto e successivamente ceduto i beni, con conseguente applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

Si segnala anche il ripristino dell’Ires agevolata al 12% per gli enti non profit e, inoltre, vi è una importante modifica al regime forfettario che consente l’accesso al regime per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavori (attuali o precedenti), ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

 

Marcia indietro sulla tassazione degli enti non profit

Il decreto sulle semplificazioni è intervenuto sulla disciplina degli Enti del Terzo settore attraverso una serie di disposizioni che incidono sulla tassazione.

Nello specifico, vengono modificate alcune norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145 del 30 dicembre 2018).

La manovra del 2019 ha previsto al comma 51 dell’articolo 1, l’abrogazione dell’articolo 6 del D.P.R. 601/1973, in base al quale l’Ires è ridotta alla metà nei confronti di:

 

La riduzione compete a condizione che gli enti abbiano personalità giuridica, non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e compete agli enti religiosi (previsti dall’articolo 4, comma 3, D.Lgs 117/2017) iscritti nel Registro, e si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale.

 

 

NB! - Con la suddetta abrogazione a partire dal 1° gennaio 2019 gli enti in questione avrebbero dovuto essere assoggettati all’Ires in misura piena.

 

Il successivo comma 52 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 deve essere effettuata considerando come imposta del periodo precedente quella risultante dall’applicazione delle nuove disposizioni.

 

Il decreto sulle semplificazioni è intervenuto proprio sulle sopra menzionate disposizioni della Legge di Bilancio 2019 e, principalmente prevede che l’abrogazione dell’articolo 6, DPR 601/1973, decorre non dal 1° gennaio 2019, bensì dal periodo d’imposta di prima applicazione di specifiche misure di favore che il legislatore dovrà introdurre nei confronti degli enti in questione.

 

Con l’inserimento del nuovo comma 52-bis, nell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, viene previsto che con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

E’ assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

 

Fino a quando non saranno operative queste ulteriori “misure di favore”, la riduzione alla metà dell’Ires prevista dall’articolo 6, del citato DPR 601/1973 continuerà ad essere operativa.

 

Con il rinvio dell’abrogazione della riduzione Ires, viene previsto il divieto di cumulo di tale beneficio con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale (mini-Ires) prevista sempre dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 28 a 34).

 

Terzo settore ed ex Ipab

Rimanendo sempre nell’ambito del terzo Settore, il decreto ha apportato modifiche in relazione agli ex Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza).

E’ stato modificato l’articolo 4, comma 3, del D.Lgs 112/2017 (Disciplina in materia di impresa sociale), in base al quale le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale.

 

Con le modifiche, il divieto non opera per le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pa.

Viene modificato anche il comma 2 dell’articolo 4 del D.Lgs 117/2017, che detta l’elenco dei soggetti che “non sono enti del Terzo settore”.

Per effetto delle modifiche, le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ex Ipab) sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 2 e pertanto, vengono incluse nel novero degli enti del Terzo settore.

 

Disposizioni relative alle definizioni agevolate

Risultano modificati alcuni tratti della disciplina che regola alcune tipologie di definizione agevolata introdotte di recente nel nostro ordinamento.

Viene, ad esempio, permessa l’inclusione nella rottamazione-ter anche per quei debitori che non sono riusciti a rispettare la scadenza di versamento del 7 dicembre 2018, stabilendo comunque la riduzione di due anni del periodo di dilazione.

Mentre la generalità dei debitori può beneficiare di ben 18 rate, a partire dal 2019 e fino al 2023, i cosiddetti nuovi “ripescati” potranno beneficiare di 10 rate, dal 2019 fino al 2021.

Si viene, così, a determinare un miglioramento rispetto alla condizione pregressa, se solo si tiene conto che gli interessati erano decaduti dalla rottamazione-bis e non potevano accedere alla ter.

A ciò si aggiunge che il debito residuo non poteva più essere dilazionato, con l’effetto che il soggetto passivo restava esposto alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.

 

Stessa situazione riguarda i soggetti che hanno pagato in ritardo, anche solo di un giorno, le somme in scadenza al 7 dicembre, anche in questa eventualità, occorre la trasmissione dell’istanza “DA – 2018” entro la fine del prossimo aprile.

Non è chiaro se per tali soggetti, vi sia la possibilità di riattivare la dilazione esistente alla data di presentazione dell’istanza di rottamazione-bis.

 

La disciplina originaria consentiva di riprendere il vecchio piano di rientro, non versando la prima rata in scadenza a luglio 2018, poi differita al 7 dicembre scorso.

 

Modifiche alla definizione dei debiti relativi alle risorse proprie dell’Ue

Alcune modifiche sono state previste anche sulla “rottamazione” dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali Ue e di Iva riscossa all’importazione (articolo 5, D.L. 119/2018).

Le modifiche hanno interessato solo le scadenze dei versamenti. Il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute scade il 30 settembre 2019 e la seconda rata scade il 30 novembre 2019 come previsto, mentre le restanti rate scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.

Rispetto alla disciplina previgente, vi sono due rate in più, quelle del 28 febbraio e del 31 maggio.

 

Modifiche al saldo e stralcio

Il decreto è intervenuto anche sulla disciplina della definizione agevolata “Saldo e Stralcio” dei debiti a favore dei contribuenti che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 184-199).

Le modifiche riguardano il caso in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione di adesione alla definizione, ma successivamente l’agente della riscossione abbia riscontrato la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica, oppure la presenza di debiti diversi da quelli definibili.

In questo caso, è previsto che l’agente della riscossione avverta il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione di adesione, ove definibili con la “rottamazione-ter” (articolo 3, D.L. 119/2018), sono automaticamente inclusi in quest’ultima definizione agevolata, indicando l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in diciassette rate, con la scadenza di ciascuna di esse.

 

La prima di queste rate, pari al 30% delle somme dovute, scade il 30 novembre 2019, il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

 

Rispetto alla versione previgente della norma, sono state aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio.

 

Regime forfettario e giovani professionisti

Con le modifiche apportate al regime forfettario per effetto della Legge di Bilancio 2019, il comma 57 della Legge 190/2014, con la lettera d-bis), preclude l’accesso al regime forfettario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori stessi.

Il decreto semplificazioni aggiunge un periodo alla lettera d-bis), prevedendo che questa causa limitativa dell’accesso, non si applica ai soggetti che iniziano una nuova attività, dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Ne consegue che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale, ovvero dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria.

Nella norma non vi sono riferimenti temporali, per cui si può ritenere che l’apertura della partita Iva possa avvenire anche successivamente all’iscrizione all’albo professionale, se nel frattempo sono intervenute altre attività, nella cui fattispecie il rapporto di pratica è comunque irrilevante.

 

In questo specifico caso la norma agevola i soggetti che, precedentemente all’iscrizione all’albo, hanno intrattenuto un rapporto di lavoro con il professionista con il quale hanno esercitato la pratica professionale.

 

Chi ha intrattenuto rapporti di lavoro con il proprio dominus è probabile che lo abbia fatto sotto forma di co.co.co e non di lavoratore dipendente. In questa ipotesi, mancando il vincolo di subordinazione, il committente della prestazione non può essere considerato datore di lavoro e pertanto l’accesso al regime forfettario è, o almeno dovrebbe, comunque, essere garantito.

 

Si evidenzia che il regime forfettario può risultare favorevole per i giovani professionisti prevedendo la determinazione del reddito imponibile applicando, al totale dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività pari al 78% e, quindi, un riconoscimento di costi pari al 22% che, spesso, i giovani professionisti non sostengono, specie se lavorano presso studi non propri.

 

L’esercizio della pratica professionale non è di ostacolo nemmeno per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5%, il comma 65 della legge 190/2014 prevede, infatti, alcune condizioni che devono essere rispettare per poter beneficiare dell’aliquota ulteriormente agevolata.

 

Una di queste è che l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con esplicita esclusione del caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

Iperammortamento e magazzini automatizzati

Nell’ambito dell’iperammortamento, il decreto sulle semplificazioni prevede che per l’applicazione del beneficio, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica (indicati nell’allegato A alla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016), si deve intendere comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato.

Rimane ferma la rilevanza della scaffalatura per la determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.

 

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie

La conversione in legge del decreto semplificazioni ha completato la serie dei divieti relativi alla fatturazione elettronica applicabili nel 2019 e, con specifico riferimento alle professioni sanitarie, ha stabilito che le fatture emesse da chiunque per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche devono essere solo cartacee.

La suddetta disciplina si allinea alle prescrizioni del Garante privacy contenute nel provvedimento del 20 dicembre 2018.

Il divieto di fatturazione elettronica si poggia sull’articolo 10-bis del D.L. 119/2019 che, dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 53), stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare allo stesso sistema.

Il decreto semplificazioni aggiunge il divieto anche in capo ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Gli elementi distintivi dei soggetti e delle prestazioni per cui trova applicazione il divieto di fatturazione elettronica per il 2019, appaiono ora più netti valendo:

 

Rientrano nel divieto i soggetti come gli ospedali, case di cura e di riposo, che si trovano ad emettere fatture per prestazioni in parte sanitarie e in parte non sanitarie.

 

Cessioni su piattaforme online

Con l’obiettivo di contrastare fenomeni illeciti nel settore della commercializzazione, tramite piattaforme online, di determinate tipologie di beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), viene introdotta una specifica disciplina antielusione.

Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni.

Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Ue a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto i beni.

Per l’applicazione delle citate disposizioni, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Colui che facilita le vendite a distanza deve conservare la documentazione relativa alle vendite, la documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Ue in cui le cessioni sono imponibili di verificare che l’Iva sia stata contabilizzata in modo corretto.

La documentazione deve essere messa (su richiesta) a disposizione, per via elettronica, degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

 

Le nuove norme sono indirizzate a quei soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i beni in questione in riferimento ai quali il versamento dell’Iva è disciplinato dal meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una percentuale del ricavo derivante dalla transazione.

A questi soggetti, non essendo parte della transazione non si applica il meccanismo dell’inversione contabile.

Con le modifiche, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni.

Gli stessi soggetti sono sottoposto al meccanismo dell’inversione contabile con tutte le relative conseguenze.

 

Quadro Normativo

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

D.L. 135 del 14 dicembre 2018 conv. nella Legge n. 12 del 11 febbraio 2019

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