Il c.d. Decreto Salvini (D.L. 113/2018) prevede due nuove tipologie di permesso di soggiorno:
Per quanto concerne il permesso di soggiorno per particolari atti di valore civile è stato stabilito che, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, il Ministro dell’interno, su proposta del Prefetto competente, autorizzi il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Il permesso in questione ha la durata di due anni, è rinnovabile e consente l’accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Il permesso di soggiorno per calamità ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Altra tipologia di permesso di soggiorno è quella per sfruttamento lavorativo, che consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato od autonomo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".