Con l'art. 13, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, il Governo, nell'ambito delle ulteriori misure urgenti a favore delle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto la possibilità, per le aziende interessate dalle nuove misure restrittive, di sospendere i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
Diversamente da quanto precedentemente previsto dai molteplici decreti legge emanati per far fronte alla pandemia, la sospensione potrà interessare solo talune categorie di imprese appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e che svolgono come attività prevalente una di quelle rientranti nei seguenti codici ATECO riportati nell'allegato 1 al predetto Decreto Ristori.
Il versamento della contribuzione sospesa, riferibile al mese di competenza novembre 2020, dovrà avvenire, ai sensi del successivo comma 3, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Altresì, in aggiunta alle modalità già note agli operatori del settore, viene prevista ex lege la decadenza dal beneficio della dilazione con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
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