Con la circolare n. 137 del 26 novembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dall’art. 15 del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”), a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), nonché di indennità onnicomprensive a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, i lavoratori destinatari dell’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, sono:
Pertanto, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva, non devono presentare una nuova domanda ma la relativa indennità sarà erogata dall’INPS ai predetti lavoratori secondo le modalità già indicate dagli stessi.
I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva, possono presentare domanda per la fruizione dell'indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro.
Il beneficio economico è rivolto a coloro che hanno cessato involontariamente - con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.
Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui trattasi, tali lavoratori devono aver svolto - con la qualifica di “lavoratore stagionale” - almeno 30 giornate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 e non debbono essere, alla medesima data del 29 ottobre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.
I lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali hanno diritto a un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro, laddove abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020
I lavoratori intermittenti hanno diritto a un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro, laddove abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020.
Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva:
I lavoratori autonomi occasionali possono accedere all’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro, qualora siano privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Ai fini dell’accesso è necessario che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, i lavoratori siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 30 ottobre 2020.
I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio hanno diritto a un’indennità onnicomprensiva, di importo complessivo pari a 1.000 euro, laddove possono far valere per l’anno 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro.
A tal fine occorre che i lavoratori siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995, alla data del 29 ottobre 2020.
Infine, i lavoratori dello spettacolo hanno diritto a un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo che possono fare valere almeno 30 giorni di contributi giornalieri, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro.
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