Decreto Ristori bis: congedo genitori, bonus babysitter e Fondo Terzo settore

Pubblicato il 10 novembre 2020

Il nuovo Decreto Ristori bis, approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 (D.L. n. 149 del 9 novembre 2020) conferma le anticipazioni fino ad ora girate.

Congedi dei genitori

L’art. 13 del nuovo Decreto Ristori bis è intitolato al congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

Come da anticipazioni la norma prevede che, limitatamente alle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse (a livello di rischio alto), individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, sia riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per tali periodi di congedo, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta, altresì, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Gli stessi benefici sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Bonus babysitter

Analogamente l’art 14 del nuovo Decreto Ristori bis dispone che, limitatamente alle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse (a livello di rischio alto), individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori – anche affidatari - di alunni iscritti alla Gestione separata, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus in questione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il Bonus babysitter:

Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Da ultimo si segnala – per fare fronte alla crisi economica attuale - la predisposizione di un Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy