Per i Durc (Documento unico di regolarità contributiva) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, il cd. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha ripristinato la loro validità sino al 15 giugno 2020. In precedenza, si ricorda, che la conversione in legge del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) aveva stabilito che i Durc conservavano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Il dietrofront è stato reso noto dall’INPS, con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, e dall’INAIL con la nota operativa del 20 maggio 2020, recependo le novità normative contenute all’art. 81 del D.L. n. 34/2020.
L’art. 103, co. 2, del D.L. n. 18/2020 ha previsto che:
Il Durc si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione. Pertanto, i Durc online che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc.
Successivamente, in fase di conversione in legge del citato decreto legge, è stato sostituito il testo prevedendo che:
Il D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) all’art. 81 chiarisce che s’intendono esclusi da quest’ultima novità i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.
Infine, i due istituti sottolineano che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’art. 3, co. 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015 stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
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