Decreto Rilancio. Pace fiscale con nuova richiesta di proroga

Pubblicato il 25 maggio 2020

Dalla lettura definitiva degli oltre 260 articoli che compongono il Decreto Rilancio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128, molte precisazioni in materia di Pace fiscale, Ecobonus, affidabilità Isa e pignoramenti.

Riguardo alla cosiddetta Pace fiscale con l’Agenzia delle Entrate, l’articolo 154 del Decreto legge n. 34/2020 dispone una sorta di garanzia a favore dei debitori che sono decaduti dalla rottamazione-ter o dal saldo e stralcio alla fine del 2019, senza la quale gli stessi sarebbero soggetti alle azioni di recupero da parte dell’Agente della riscossione.

Tenendo conto della situazione di emergenza in corso, infatti, il Decreto rilancio prevede per i soggetti che sono decaduti dalla definizione agevolata di poter richiedere nuovamente la dilazione del debito residuo. Per i tempi e le modalità, si rinvia all’articolo 19 del Dpr 602/73, che prevede che:

Dunque, chi non ha pagato i debiti della precedente Pace fiscale può presentare istanza di dilazione del debito residuo e tale istanza blocca l’adozione di nuove misure cautelari e impedisce l’avvio di azioni esecutive.

Si apre così una nuova dilazione, che consente di prorogare, per una sola volta, la durata del piano di rientro nel caso in cui il debitore veda peggiorare le proprie condizioni economiche.

Secondo le disposizioni del Dl rilancio, inoltre, vi è una ulteriore previsione speciale secondo la quale risulterebbe conveniente presentare la domanda di rateazione entro la fine del mese di agosto 2020. Infatti, per tutte le dilazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelle richieste entro la fine del prossimo agosto, è disposto che la soglia di tolleranza per non decadere dalla rateazione è raddoppiata, passando da 5 rate non pagate a 10 rate non pagate.

Un ulteriore vantaggio per i debitori che hanno chiesto la rottamazione-ter e il saldo e stralcio consiste nel fatto che se non sono decaduti dalla definizione al 1° gennaio di quest’anno, possono avvalersi della facoltà di pagare tutte le rate scadute o in scadenza nel corso del 2020 entro il 10 dicembre prossimo.

Decreto Rilancio. Affidabilità Isa 2018 con valutazione anno precedente

L’articolo 148 del Dl 34/2020 dispone in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale che per valutare l’affidabilità fiscale del contribuente sul periodo d’imposta 2018 si debba tener conto anche dell’annualità 2019.

Considerando le difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli Isa e degli effetti sull’economia e sui mercati causati dall’emergenza sanitaria in atto, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel selezionare i contribuenti da sottoporre all’attività di controllo per il tramite degli Isa, devono tener conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019.

Ciò vuol dire che nell’effettuare l’attività di controllo sul 2018, gli uffici devono tener conto anche dei risultati relativi al 2019; mentre, per il periodo d’imposta 2020, si dovrà valutare un livello di affidabilità fiscale più elevato, che consiste nell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

Per quanto riguarda l’annualità 2019, la norma non specifica nulla, dunque sembrerebbe corretta la valutazione sulla singola annualità nella selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.

Decreto Rilancio. Sospensione pignoramenti presso terzi

Per quanto riguarda la sospensione dei pignoramenti presso terzi, l’articolo 152 del Decreto legge n. 34/2202 ha bloccato le sole trattenute delle quote degli stipendi, incluse quelle che hanno ad oggetto le indennità di fine rapporto e le pensioni.

Ne deriva che solo i pignoramenti delle retribuzioni risultano sospesi, mentre gli importi pretesi dal creditore pignoratizio restano svincolati e, quindi, sono resi disponibili al debitore.

La moratoria, inoltre, non vale per le somme che il datore di lavoro ha già accantonato alla data del 19 maggio, di entrata in vigore del decreto, ossia per le somme già trattenute in capo al dipendente ma non ancora versate al creditore pignoratizio.

Terminato il periodo di sospensione, le trattenute proseguiranno secondo i criteri ordinari.

Queste disposizioni valgono anche ai fini della riscossione con ingiunzione fiscale delle entrate comunali.

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