Prosegue, presso il Senato, l'iter di conversione in legge del Dl n. 75/2023 (Decreto PA e sport), recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento, si rammenta, ha già ottenuto il via libera della Camera.
Alcuni degli emendamenti introdotti in sede di conversione riguardano il settore giustizia.
Tra le novità, sono ricomprese misure:
Ulteriore correttivo di rilievo - si rammenta - è costituito dall'ampliamento del numero dei professionisti delegati alle vendite nelle procedure esecutive.
Come anticipato, tra le principali modifiche che si segnalano, il nuovo articolo 13-bis prevede l’aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria.
Le nuove unità verranno assegnate al comparto funzioni centrali, area dei funzionari.
In tale contesto, è altresì disposto l'adeguamento delle tabelle organiche che dovrà essere attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Di sicuro rilievo le disposizioni contenute nel nuovo art. 15-bis, riguardanti la magistratura onoraria.
La norma in esame è volta a disciplinare il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, distinguendo a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva.
Nel dettaglio, il regime previdenziale da applicare ai magistrati onorari confermati, in base alle diverse opzioni esercitate (regime esclusivo/non esclusivo) e delle situazioni soggettive individuali (avvocati, dipendenti pubblici) è il seguente:
Infine, si prevede che per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l’esercizio esclusivo delle funzioni e sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni precedentemente rilasciate.
I compensi dei giudici onorari, inoltre, vengono espressamente assimilati ai redditi da lavoro dipendente.
Da segnalare, per finire, la novità introdotta con il nuovo art. 16-bis, costituita da una norma di interpretazione autentica riguardante le modalità di elezione del Consiglio nazionale forense nel rispetto del principio di parità di genere.
Viene chiarito, in particolare, che il principio dell'equilibrio tra i generi, nell’ambito delle elezioni del CNF, è assicurato dall’osservanza dei seguenti requisiti richiamati dall'articolo 34 della Legge ordinamentale forense:
In conclusione, si ricorda che il Decreto legge ha disposto anche il differimento, dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024, del termine a partire dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".