ISA 2021 per agricoltura, servizi, commercio e attività professionali. Decreto in GU

Pubblicato il 22 febbraio 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2021, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante l’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

I suddetti Indici servono per la verifica della normalità e coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti al posto degli studi di settore.

Negli allegati al provvedimento del 2 febbraio 2021, invece, vengono individuati gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e le metodologie seguite per determinare gli indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica, differenziando il territorio nazionale sulla base del livello delle quotazioni immobiliari; del livello dei canoni di locazione degli immobili e del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF.

Gli ISA 2021 sono stati approvati in base all'art. 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, convertito con la Legge 21 giugno 2017, n. 96.

In totale l’aggiornamento ha interessato 87 Indicatori per l’anno d’imposta 2020, così ripartiti:

ISA 2021 ed effetto Covid-19

Il decreto Mef si affianca all'altro DM del 2 febbraio (pubblicato sulla GU del 9 febbraio 2021), con il quale il Ministero, tenendo conto delle ripercussioni negative provocate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 per molte attività economiche, ha stabilito l’esclusione di molte di esse dall’applicazione degli ISA.

Pertanto, sono esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità le Partite IVA che:

Anche per quanto riguarda gli 87 indici di affidabilità fiscale approvati con il nuovo decreto, il MEF ha voluto espressamente tener conto dell’effetto Covid, valutando un minor impatto sulle anomalie.

All’articolo 4, comma 11, del Decreto 2 febbraio 2021 in oggetto è, infatti, sancito che “per il periodo di imposta 2020, non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all’agenzia delle Entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’Iva, crediti Iva e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al Vies, comunicazioni inviate da e all’agenzia delle Entrate”.

ISA 2021, esclusioni per alcune categorie di contribuenti

All’articolo 3, invece, il Decreto individua le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli 87 ISA approvati.

In particolare, oltre alle specifiche esclusioni già previste dalla Legge, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano nei confronti dei contribuenti che:

Specifica il decreto che con un provvedimento del Direttore delle Entrate verranno individuate le tipologie di contribuenti che – anche se esclusi dagli ISA 2021 - sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell'art. 9-bis del Dl n. 20/2017, convertito con la L. n. 96/2017.

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