Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2021, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante l’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.
I suddetti Indici servono per la verifica della normalità e coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti al posto degli studi di settore.
Negli allegati al provvedimento del 2 febbraio 2021, invece, vengono individuati gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e le metodologie seguite per determinare gli indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica, differenziando il territorio nazionale sulla base del livello delle quotazioni immobiliari; del livello dei canoni di locazione degli immobili e del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF.
Gli ISA 2021 sono stati approvati in base all'art. 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, convertito con la Legge 21 giugno 2017, n. 96.
In totale l’aggiornamento ha interessato 87 Indicatori per l’anno d’imposta 2020, così ripartiti:
22 per le manifatture;
37 per i servizi;
21 per il commercio;
5 per i professionisti.
Il decreto Mef si affianca all'altro DM del 2 febbraio (pubblicato sulla GU del 9 febbraio 2021), con il quale il Ministero, tenendo conto delle ripercussioni negative provocate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 per molte attività economiche, ha stabilito l’esclusione di molte di esse dall’applicazione degli ISA.
Pertanto, sono esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità le Partite IVA che:
hanno avuto una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019;
hanno aperto la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019;
esercitano prevalentemente le attività economiche con uno degli 85 codici Ateco che hanno maggiormente risentito delle restrizioni anti Coronavirus: come, ad esempio, ristoranti, bar, pasticcerie ma anche piscine, palestre e commercio al dettaglio di abbigliamento o calzature.
Anche per quanto riguarda gli 87 indici di affidabilità fiscale approvati con il nuovo decreto, il MEF ha voluto espressamente tener conto dell’effetto Covid, valutando un minor impatto sulle anomalie.
All’articolo 4, comma 11, del Decreto 2 febbraio 2021 in oggetto è, infatti, sancito che “per il periodo di imposta 2020, non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all’agenzia delle Entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’Iva, crediti Iva e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al Vies, comunicazioni inviate da e all’agenzia delle Entrate”.
All’articolo 3, invece, il Decreto individua le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli 87 ISA approvati.
In particolare, oltre alle specifiche esclusioni già previste dalla Legge, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano nei confronti dei contribuenti che:
hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e ai contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso ISA, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
sono società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Specifica il decreto che con un provvedimento del Direttore delle Entrate verranno individuate le tipologie di contribuenti che – anche se esclusi dagli ISA 2021 - sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell'art. 9-bis del Dl n. 20/2017, convertito con la L. n. 96/2017.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".