Sospensione generalizzata dei termini di scadenza dei titoli di credito ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
E’ quanto prevede una disposizione contenuta nella bozza del Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 aprile, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia (cosiddetto “Decreto liquidità”).
Secondo la nuova previsione, nello specifico, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel predetto periodo, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo.
Si tratta di una sospensione che opera a favore dei debitori e degli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di formulare espressa rinuncia.
Con tale intervento viene esteso, su tutto il territorio nazionale, il contenuto dell’art. 10 comma 5 del Dl n. 9/2020, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020.
Altra novità contenuta nella bozza del Dl liquidità è quella che introduce una semplificazione nella sottoscrizione di contratti bancari a distanza.
Così, nel periodo ricompreso tra quella che sarà la data di entrata in vigore del decreto ed il termine dello stato di emergenza, i contratti bancari conclusi con la clientela al dettaglio saranno validi ed efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo.
Questo a condizione che i medesimi contratti:
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