L’art. 33 della bozza dell’attesissimo Decreto Lavoro, rivede le sanzioni amministrative inerenti all’omesso versamento delle ritenute previdenziali.
La predetta fattispecie, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è oggi soggetta ad un duplice regime:
ATTENZIONE: Precedentemente alle modifiche operate dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, non vi era alcuna soglia di depenalizzazione del reato penale, sicché il mancato versamento delle ritenute previdenziali era, a prescindere dall’entità della fattispecie, idonea ad integrare l’illecito penalmente perseguibile.
Si rammenta che, l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, prevede, altresì, che il datore di lavoro che provveda al versamento delle ritenute, entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa.
Inquadrato l’ambito di applicazione, la bozza del nuovo Decreto Lavoro prevede un correttivo rispetto al quantum della sanzione amministrativa comminabile, sostituendo le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” con le parole “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.
Verrebbero, conseguentemente, a cadere le indicazioni INPS pervenute con il messaggio 27 settembre 2022, n. 3516, relative alla quantificazione della sanzione in misura ridotta, in favore di un regime sanzionatorio maggiormente proporzionato all’illecito posto in essere e, soprattutto, più aderente ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 20, Direttiva 2014/67/UE).
Omesso versamento delle ritenute |
Regime vigente |
Regime post Decreto Lavoro |
Importo annuo inferiore a 10.000 euro |
Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro |
Sanzione da 1,5 a 4 volte l’importo omesso |
Importo annuo superiore a 10.000 euro |
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro |
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro |
NOTA BENE: Stando alla relazione tecnica della bozza, la natura punitiva della sanzione amministrativa potrebbe permettere – in equiparazione con la sanzione penale – l’applicazione del principio di retroattività in mitius, sicché sarà possibile sanare situazioni pregresse con le nuove disposizioni legislative, restando ovviamente ferme eventuali diffide già notificate dall’INPS.
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