Il Decreto legge n. 101/2019, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 207 del 4 settembre 2019.
Il provvedimento, che entra in vigore il 5 settembre 2019, tratta i seguenti argomenti:
Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata;
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali (riders);
Emergenza occupazionale Anpal servizi s.p.a.;
Misure in favore dei LSU/LPU;
Disposizioni in materia di ISEE;
Disposizioni in materia di Ammortizzatori sociali;
Il Capo II, invece, è dedicato alle crisi aziendali e reca, quindi, disposizioni per fare fronte ad alcune importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti, disposizioni in materia di Ilva, nonché norme volte ad agevolare l’accesso di aziende edili in crisi al fondo salva opere.
Con il Decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019, il legislatore si è posto come obiettivo quello di garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori, come i riders, i lavoratori disabili, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.
Con il termine “riders” vengono intesi i “prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato”, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, attraverso piattaforme anche digitali.
Riguardo a tale categoria di lavoratori, la norma prevede che ad essi vengano riconosciuti diritti, prerogative, retribuzioni e contribuzioni proprie dei dipendenti dell’azienda per cui lavorano.
Specificatamente, si vuole far sì che anche a questo tipo di lavoratori si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, vengono definite tutele che riguardano, in primo luogo, il meccanismo di calcolo del corrispettivo.
Di fatto, anche per tali lavoratori, che operano al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, viene riconosciuto il diritto:
Secondo il decreto, inoltre, la retribuzione non potrà essere inferiore al livello fissato dal CCNL dell’azienda per mansioni equivalenti. La contrattazione collettiva poi potrà definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
Infine, si è voluto estendere a tali lavoratori anche la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali adempimenti dovranno essere attuati dalle imprese che si avvalgono delle piattaforme digitali e il premio per tale copertura assicurativa obbligatoria sarà determinato in base al tasso di rischio corrispondente alla attività svolta.
Da precisare che le norme del Dl n. 101/2019, con riferimento ai riders, sono in vigore dal 5 settembre solo per la parte in cui si precisa che ai lavoratori delle piattaforme anche digitali si applicano le norme contenute nell’articolo 2, comma 1 del Dlgs 81/2015 (decreto attuativo del Jobs act), mentre le regole di natura retributiva dedicate espressamente a tale categoria di lavoratori digitali entreranno in vigore dopo 180 giorni dall’approvazione della legge di conversione del decreto stesso.
Il provvedimento interviene direttamente anche a favore dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e privi di altra tutela obbligatoria, aumentandone le garanzie, per malattia e maternità.
E’ previsto, infatti, che per i soggetti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spettino l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale, con la riduzione ad un mese dei contributi versati alla Gestione Separata INPS nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile, invece di almeno tre mesi, come prevedeva la normativa precedente.
Stesso requisito meno restrittivo viene previsto anche per accedere all’indennità di disoccupazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, c.d."Dis coll", in base a quanto previsto dall’articolo 2 del Dl n. 101/2019. Ciò sempre con effetto dalla data del 5 settembre 2019.
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