Nell'ambito delle controversie per le quali sussiste l’obbligo di mediazione, quale parte è tenuta a promuovere la procedura conciliativa in caso di opposizione a decreto ingiuntivo?
E’ il quesito a cui hanno risposto le Sezioni Unite civili di Cassazione con sentenza n. 19596 depositata il 18 settembre 2020.
La questione era stata rimessa alle SS. UU. da parte della Terza sezione civile della Corte, chiamata a pronunciarsi in un procedimento in opposizione a provvedimento monitorio.
Nell’ordinanza interlocutoria era stato ravvisato che, in considerazione del silenzio della legge circa l’individuazione del soggetto onerato della proposizione dell’istanza di mediazione, entrambe le opzioni possibili - ossia conciliazione a carico dell'opponente e conciliazione a carico dell'opposto - sarebbero sostenibili con valide argomentazioni.
La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite è quella che appare maggiormente in armonia con il dettato costituzionale: porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.
A doversi attivare nella promozione della procedura di mediazione è, quindi, la parte opposta, la quale, in caso d'inerzia, vedrà revocarsi il provvedimento monitorio ottenuto a seguito di improcedibilità.
Da qui l’enunciazione del seguente principio di diritto: “Nelle controversi soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
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