Decreto ingiuntivo impugnato? Onere mediazione ad opposto

Pubblicato il 21 settembre 2020

Nell'ambito delle controversie per le quali sussiste l’obbligo di mediazione, quale parte è tenuta a promuovere la procedura conciliativa in caso di opposizione a decreto ingiuntivo?

E’ il quesito a cui hanno risposto le Sezioni Unite civili di Cassazione con sentenza n. 19596 depositata il 18 settembre 2020.

Opposizione a decreto ingiuntivo e conciliazione obbligatoria

La questione era stata rimessa alle SS. UU. da parte della Terza sezione civile della Corte, chiamata a pronunciarsi in un procedimento in opposizione a provvedimento monitorio.

Nell’ordinanza interlocutoria era stato ravvisato che, in considerazione del silenzio della legge circa l’individuazione del soggetto onerato della proposizione dell’istanza di mediazione, entrambe le opzioni possibili - ossia conciliazione a carico dell'opponente e conciliazione a carico dell'opposto - sarebbero sostenibili con valide argomentazioni.

La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite è quella che appare maggiormente in armonia con il dettato costituzionale: porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.

Onere ad opposto, revoca Decreto ingiuntivo se non si attiva

A doversi attivare nella promozione della procedura di mediazione è, quindi, la parte opposta, la quale, in caso d'inerzia, vedrà revocarsi il provvedimento monitorio ottenuto a seguito di improcedibilità.

Da qui l’enunciazione del seguente principio di diritto: “Nelle controversi soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

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