Decreto ingiuntivo del fideiussore: registro proporzionale al 3%

Pubblicato il 05 agosto 2019

La tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dei decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore che ha agito in via di regresso nei confronti del debitore principale garantito è l’oggetto della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 70 del 30 luglio 2019.

Imposta in misura fissa o proporzionale?

Un’ipotesi in cui - viene ricordato nello scritto - i contribuenti ritengono spesso applicabile l’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività Iva/registro, sull’assunto della natura accessoria della fideiussione, al posto dell’applicazione dell’imposta proporzionale.

Imposta proporzionale: orientamento confermato da Sezioni Unite

Dopo aver operato un cenno al quadro normativo di riferimento nonché una disamina sulle diverse posizioni giurisprudenziali succedutesi, la risoluzione si sofferma sul consolidato orientamento a cui è giunta la Cassazione, per come confermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite civili, nelle sentenze nn. 18520/21/22 del 10 luglio 2019.

In queste, è stato affermato un apposito principio di diritto sulla questione: “In tema d'imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato”.

Si tratta, viene ricordato nello scritto, di un orientamento conforme alla posizione interpretativa già espressa dall’Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 22/E del 2017).

La fattispecie in considerazione - viene precisato - non coinvolge l’applicazione del principio di alternatività IVA/registro, che emerge, in tema di tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria recanti “una condanna al pagamento di somme o valori”; inoltre, non ricorre nemmeno, nel caso di specie, l’istituto della surrogazione di cui agli articoli 1201 e seguenti del Codice civile.

Decreto ingiuntivo con imposta di registro proporzionale al 3%

Da qui, le conclusioni della risoluzione: in materia d'imposta di registro, per individuare il corretto trattamento fiscale da applicare alla statuizione di condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, ciò che assume rilievo è esclusivamente la circostanza che “trattasi di provvedimento monitorio recante una condanna al pagamento di somme o valori.

Conseguentemente, deve ritenersi applicabile l’imposta proporzionale nella misura del 3 % ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR. n. 131/1986.

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