Il “decreto Genova” (Dl n. 109/2018), dopo l’approvazione in prima lettura della Camera, è ora all’esame delle commissioni di Palazzo Madama.
Nel testo del "Dl Genova e altre emergenze" anche l’articolo 43, che prevede un ulteriore sgravio relativo alle quote di Tfr maturate dai lavoratori di società in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria dopo la Cigs.
Queste ultime, infatti, potranno contare su un aiuto economico aggiuntivo, nel biennio 2020-2021, anche se sono già state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) per cessazione di attività negli anni 2019-2020.
I requisiti per usufruire di quest’altra facilitazione sono due e sono strettamente connessi tra di loro:
Pertanto, le società devono aver attivato l’ammortizzatore sociale al termine di un precedente periodo di Cigs per cessazione e devono sussistere le condizioni del Dm 95075/2016 (le due previsioni contenute negli articoli 43- bis e 44 sono, quindi, collegate).
Al verificarsi di entrambe le suddette condizioni, quindi, le imprese vengono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto. Esse, infatti, possono tenere il Tfr o decidere di versarlo al Fondo di tesoreria Inps (obbligo per le imprese con almeno 50 dipendenti) o conferirlo ad un Fondo di previdenza complementare.
Si tratta di una disposizione che interessa le imprese che versano in una evidente situazione di difficoltà, che, in tal modo, vengono sollevate dall’esborso delle quote di Tfr maturate dai lavoratori sulla retribuzione persa durante la Cassa.
Inoltre, sempre le stesse imprese in difficoltà non saranno tenute al versamento del cosiddetto ticket sui licenziamenti, introdotto dalla legge Fornero per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Anche in questo caso, si tratta di un aiuto apprezzabile, considerato il fatto che, nella sua massima estensione (per lavoratori con 36 mesi di anzianità aziendale), tale ticket può arrivare fino a 2.940 euro per ogni dipendente.
L’articolo 4-ter del decreto Genova prevede una cassa integrazione speciale per i dipendenti che hanno dovuto sospendere l’attività in tutto o in parte, perché impiegati presso datori di lavoro privati che hanno subito un danno a seguito della caduta del ponte Morandi.
Tale indennità viene riconosciuta - per un importo pari a quello massimo dell’integrazione salariale - ai lavoratori esclusi dall’ambito di intervento degli ammortizzatori sociali o a quelli che ne possono fruire, ma hanno esaurito il plafond.
L’indennità, insieme alla relativa contribuzione figurativa, verrà erogata per un massimo di 12 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018 nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che operano nelle zone della Città individuate con provvedimento del Commissario per l’emergenza.
Gli interessati dovranno presentare domanda alla Regione Liguria, che poi inoltrerà all’Inps il decreto di concessione e la lista dei beneficiari.
Per il riconoscimento dell’indennità si seguirà l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi disponibili, che ammontano a 11 milioni di euro per il 2018 e 19 milioni di euro per il 2019.
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