Decreto Genova in Gazzetta Ufficiale. Misure speciali per imprese e cittadini

Pubblicato il 01 ottobre 2018

Il decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 226.

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ufficiale, quindi a partire dal 29 settembre 2018.

Il decreto, anche noto come “Decreto Genova”, si compone di 46 articoli suddivisi nei seguenti 5 Capi:

Interventi urgenti per la ripresa del comune di Genova

La prima parte del decreto affronta, sotto vari aspetti, alcune situazioni di emergenza che sta attraversando la città di Genova, tra cui, in primo luogo, quella determinata dal crollo di un tratto del ponte Morandi, avvenuto lo scorso 14 agosto.

Per far fronte a tale situazione, gli 11 articoli del Capo I dedicati all’emergenza in oggetto, prevedono quindi:

Commissario straordinario per Genova

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 10 giorni - che scadono il 9 ottobre - dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, verrà nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina. Il Commissario potrà operare in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, avvalendosi di una struttura di venti persone e potrà nominare anche due sub-commissari.

Misure fiscali a favore di cittadini e imprese: Zfu e Zona logistica semplificata

Dal 2018 e fino al 31 dicembre 2020, sulle case sgomberate i cittadini non pagheranno alcuna tassa e non saranno tassati neppure gli indennizzi ricevuti.

Oltre a non concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, gli stessi fabbricati, inoltre, sono esenti dall’applicazione dell’Imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, a partire dalla prima rata in scadenza successiva al 14 agosto 2018 e fino al 31 dicembre 2020.

Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, ovvero ivi residenti o domiciliate, e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pa fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza del crollo.

Fermo restando l’adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, a partire dal 14 agosto 2018 gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo non sono soggetti all’imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all’imposta di bollo.

Fino a fine 2019, sono sospese le cartelle esattoriali di imprese, artigiani e professionisti coinvolti, così da poter essere ristorati del fatturato perso.

Inoltre, l’articolo 8 del Dl n. 109/2018 prevede la creazione, nel territorio della città metropolitana di Genova, di una Zona franca urbana (Zfu) per il sostegno alle imprese colpite dal crollo del ponte Morandi.

Nello specifico, le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno della Zfu, e che hanno subito, a causa del crollo del ponte, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo del 2017, possono richiedere, per la prosecuzione dell’attività nel comune di Genova, le seguenti agevolazioni:

Oltre ad una Zfu è, poi, istituita una Zona logistica semplificata per il porto e il retroporto, con procedure semplificate per le imprese che vi operano.

Terremoto Ischia e Centro Italia

Nello stesso Decreto legge n. 109/2018 sono rientrate, al Capo III, anche alcune misure di intervento a sostegno delle popolazioni dell’Italia centrale e dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, colpiti dai terremoti nel 2016 e nel 2017.

Si tratta dell’estensione fino al 2019, invece che del solo 2018, dell’esenzione dei redditi dei fabbricati ubicati nei comuni terremotati dalla base imponibile ai fini Irpef e Ires, oltre che – per gli stessi fabbricati - dell’esenzione dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili fino al 2020 (anziché 2018).

Sono anche sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il 31 dicembre 2020 (con esclusione del rimborso delle somme eventualmente già versate).

Gli adempimenti e i pagamenti sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a partire dal mese di febbraio 2021.

Infine, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento delle Entrate e dagli avvisi esecutivi di addebito dell’Inps sono sospesi dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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