Decreto fiscale. Stretta penale contro l’evasione

Pubblicato il 29 ottobre 2019

Il Decreto-legge n. 124/2019 (cosiddetto “DL fiscale”) introduce, tra le altre misure, diverse disposizioni volte al contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale.

Evasione fiscale: aumento delle pene edittali

E’ l’articolo 39 del testo normativo ad occuparsi della stretta, attraverso la previsione di modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della connessa responsabilità amministrativa degli enti.

False fatture

Il primo ritocco riguarda la fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Sancito, in proposito, un incremento di pena: la reclusione diventa da "quattro a otto" anni (non più, quindi, “da un anno e sei mesi a sei anni”).

Per questo reato, tuttavia, è espressamente ammessa una nuova attenuante: se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila euro, la reclusione va da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

L’aumento delle pene riguarda anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, rispetto al quale la reclusione, finora prevista “da un anno e sei mesi a sei anni”, diventa, da "tre a otto" anni.

Dichiarazione infedele, si abbassano le soglie

Diversi poi i ritocchi che interessano il reato di dichiarazione infedele di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 74/2000.

In primo luogo, viene innalzata, anche in questo caso, la pena edittale della reclusione che diventa da 2 a 5 anni (rispetto all’attuale previsione “da uno a tre anni”).

Si abbassa, invece, la soglia di rilevanza penale che passa, dalle attuali 150mila euro, a 100mila euro.

Inoltre, si prevede che, ai fini della configurazione del reato, saranno punibili le condotte per le quali l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10 % dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a 2 milioni di euro (e non più a 3 milioni).

Abrogato, per contro, il comma 1-ter dell'articolo 4 ai sensi del quale “…non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).))”.

Per l’integrazione del reato di dichiarazione infedele, quindi, diverranno punibili anche le valutazioni che singolarmente considerate differiscano in misura inferiore al 10 per cento da quelle ritenute corrette.

Omessa dichiarazione

Anche rispetto al reato di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) le pene edittali vengono aumentate: la reclusione, ossia, da “da un anno e sei mesi a quattro anni” diventa da "due a sei" anni.

Un identico incremento riguarda anche la condotta punita al comma 1-bis dell’art. 5 citato, realizzata da chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Oltre ai delitti in materia di dichiarazione, finora trattati, il nuovo decreto modifica anche la disciplina del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000).

Prevista, pure per tale fattispecie, una stretta nella reclusione: “da un anno e sei mesi a sei anni” diventa da "quattro a otto" anni.

Per questo reato, tuttavia, viene espressamente previsto che se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a 10mila euro, la reclusione diventa “da un anno e sei mesi a sei anni”.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

La pena viene innalzata pure per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, per il quale la reclusione diventa da 3 a sette anni (non più quindi da un anno e sei mesi a sei anni).

Omessi versamenti: soglie più basse

Da segnalare, a seguire, che per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento di IVA si abbassano le soglie di rilevanza penale che, rispettivamente, diventano:

Confisca allargata, sanzionati anche gli Enti

Per finire, si segnala:

Stretta penale, operatività

Per espressa previsione, le disposizioni contenute nell’articolo 39 del DL fiscale avranno efficacia dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del medesimo decreto.

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