Si fa luce sul contenuto del Decreto fiscale nella parte dedicata a contrastare l’evasione: aumento della pena minima edittale per l’uso delle fatture false e confisca per sproporzione.
E’ l’articolo 56 - almeno nella bozza presentata – che si occupa di combattere più efficacemente l’evasione fiscale.
Chi mette in atto una frode fiscale realizzata mediante l'impiego di fatture false sarà punito con la reclusione da un minimo di quattro ad un massimo di otto anni. Sale, quindi, il minimo di pena, che ora è fissato ad un anno.
Spunta, però, un’attenuante: se gli importi falsi non superano la soglia di 100.000 euro, le pena diminuisce (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
In aggiunta è prevista l’applicazione di una sanzione solitamente applicata alla criminalità organizzata, la confisca allargata o di sproporzione, che va a colpire i beni di cui il condannato in via definitiva non può dimostrare la legittima provenienza.
Capitolo Dlgs 231 – Il provvedimento, poi, prevede l’estensione ai reati tributari della disciplina – Dlgs 231/2001 - sulla responsabilità amministrativa a carico delle imprese.
Ciò si avrà per il reato di dichiarazione fraudolenta attraverso uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti: viene introdotta una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
In questo modo, spiega il ministro della Giustizia, si potrà applicare la confisca anche per equivalente del profitto del reato fiscale confluito nelle casse della persona giuridica a beneficio della quale il delitto è stato commesso.
Reati di evasione senza profilo penale – Per quanto riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta con altri artifizi, si passa ad una pena compresa fra 3 e 8 anni (attualmente è da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
Trovato l’accordo sulla dichiarazione infedele, dove il minimo attuale di 1 diventa 2 ed il massimo da 3 diventa 5; diminuisce, però, la soglia di rilevanza penale dai 150mila euro di imposta evasa a 100mila.
A fronte delle perplessità emerse circa l’inserimento di tali misure in un decreto-legge, si è deciso di disporre la loro entrata in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Dl.
Ciò, spiega Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, significa “che il Parlamento ha 60 giorni di tempo per inserire correttivi, qualora emergano elementi per migliorare il testo”.
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