Audito in Commissione Finanze della Camera, il 6 novembre 2019, sul ddl di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, il direttore delle Entrate, Maggiore, ha focalizzato l’intervento sulle misure che risultano direttamente connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.
Sulla questione Isa ribadisce: “C'è un'apertura del Governo a creare tavoli di confronto con le associazioni professionali, anche nell'ambito della Commissione degli esperti che si è riunita di recente, nei giorni scorsi, ed ha preso atto che si potrà procedere alla revisione degli Isa anche prima del periodo considerato, e questo porterà alla revisione di tutti gli aspetti critici emersi in sede di prima applicazione, non tanti, su questi si interverrà sicuramente modificando la normativa di riferimento e gli Indici per renderne migliore il funzionamento”.
Quanto ai rilievi del Garante della Privacy sulla conservazione per otto anni dei dati della fattura elettronica, il direttore annuncia un tavolo.
Molte le norme del decreto fiscale - Dl 26 ottobre 2019, n. 124 – mal digerite dalle categorie.
Si va dalla stretta sugli appalti, su cui il direttore si allinea al ministro del Mef, Gualtieri, spiegando che la norma può essere ritoccata per circoscrivere in maniera più mirata quelle situazioni che vale la pena di togliere o eliminare, ma non sarà tolta, a quella sulle compensazioni, che vede Maggiore rilevare che “la stampa specializzata ha posto in luce che tale modifica normativa comporterà aggravi (quantomeno di carattere finanziario) in capo ai contribuenti, correlati ai termini più lunghi per l’utilizzo dei crediti di propria spettanza. Al riguardo, si rappresenta che già a partire dal mese di maggio è possibile trasmettere le dichiarazioni dei redditi e pertanto sarà possibile utilizzare in compensazione, a partire da giugno, i crediti relativi alle imposte dirette. Inoltre, a regime, la norma attribuirà all’Amministrazione finanziaria un significativo strumento per il riscontro tempestivo degli illeciti e non, invece, a distanza di tempo”.
Nel documento portato in audizione, si ricorda che l’art. 4 introduce, nel decreto legislativo n. 241/1997, l’articolo 17-bis, che prevede per il committente, residente nello Stato, sostituto d’imposta che affida a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, l’obbligo di versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio, a partire dal 2020. Non è ammessa la compensazione di quanto dovuto nel mod. F24 con crediti propri.
Importante l'affermazione sull'apertura ai forfettari della riduzione al 50% degli acconti d’imposta da versare entro il 2 dicembre: “Stiamo lavorando a un chiarimento in tempi rapidi perché si può ritenere che estensivamente la misura contenuta nel decreto fiscale si applichi anche ai contribuenti forfettari seppure la norma non lo preveda espressamente”.
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