Allargare la possibilità di definire in modo agevolato anche alle violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte dichiarate, siano esse state già contestate o non a mezzo dei c.d. “avvisi bonari”, ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
E' quanto ha chiesto il Cndcec nell'audizione in Commissione Finanze del Senato sulla conversione del Decreto fiscale - Dl 119/2018.
Le ragioni, equità e coerenza, esposte dai delegati alla fiscalità Cndcec e Fnc, Maurizio Postal e Pasquale Saggese, per i quali l’esclusione sarebbe causa “di ingiustificabili disparità di trattamento tra i contribuenti, penalizzando quelli più compliant, ossia coloro che hanno fedelmente dichiarato le imposte dovute, ma che, per carenza di liquidità cagionata, nella generalità delle circostanze, dalla perdurante crisi economico-finanziaria, non hanno provveduto nei termini ad onorare il proprio debito verso l’erario”.
Nel documento si sottolinea che “in presenza della possibilità di definire sia gli atti prodromici all’emissione dell’atto impositivo (processi verbali di constatazione, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione sottoscritti ma non ancora perfezionati), sia gli atti impositivi oggetto di contestazione in giudizio (definizione liti pendenti), sia i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione in via definitiva (“rottamazione dei ruoli”), escludere dalla “pacificazione fiscale” soltanto le violazioni relative agli omessi versamenti risulta poco coerente con le molteplici possibilità attualmente previste di sanare violazioni ben più gravi di quelle relative agli omessi versamenti, come quella di dichiarazione infedele”.
Altri suggerimenti dal Cndcec:
Sulla e-fattura, le richieste di:
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