Decreto fare. Novità anche per Durc e Tobin tax

Pubblicato il 18 giugno 2013 Tra le novità del “decreto Fare”, approvato sabato 15 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri, anche quelle riguardanti temi come la Tobin tax e il Durc.

Per ciò che concerne la tassa sui prodotti derivati, nell’ultimo tavolo di consiglio del Governo è rientrata anche la norma che prevede lo slittamento dell’entrata in vigore dell’imposta sui derivati dal 1° luglio al 1° settembre 2013. Si devono così attendere un paio di mesi in più, rispetto a quanto previsto dalla legge di Stabilità, per vedere attuata nel nostro Paese la tassazione sulle transazioni finanziarie che hanno per oggetto prodotti derivati o valori mobiliari e che deve applicarsi sia nel caso in cui questi siano negoziati sui mercati regolamentati e sistemi multimediali che se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati.

Ovviamente, con lo slittamento dell’entrata in vigore della nuova tassazione, si sposta anche la scadenza del primo versamento, ora previsto per il 16 ottobre 2013 (non più, quindi, il 16 luglio). Alla stessa data è stato prorogato anche il pagamento della tassa antispeculazione.

Il differimento dell’imposta interessa tutte le operazioni messe in atto dal 1° marzo 2013 e negoziate dopo il 28 febbraio 2013, come pure l’imposta sulle operazioni ad alta frequenza relative agli ordini inseriti dal 1° marzo scorso.

La ragione di tale slittamento è da ricondurre al fatto che al momento mancano ancora le indicazioni operative sui criteri e le modalità di versamento dell’imposta, che dovrebbero giungere con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il capitolo Durc, il testo del “decreto Fare” prevede anche in questo caso delle semplificazioni. È stata introdotta una nuova ipotesi in cui il documento di regolarità contributiva andrà richiesto d’ufficio per sollevare le imprese dall’onere di provvedere alla presentazione. Si tratta del caso specifico dell’affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Tale obbligo dell’acquisto d’ufficio ricade sulle stazioni appaltanti e sugli altri enti aggiudicatori non solo nel momento dell’aggiudicazione dell’appalto, ma anche relativamente al pagamento delle prestazioni.

Altra novità al riguardo è quella legata alla durata del Durc. Il documento di regolarità contributiva rilasciato ai fini dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha una validità di 180 giorni dalla data di emissione. Le amministrazioni potranno così utilizzare il Durc in corso di validità per la verifica dei requisiti e per l'aggiudicazione e la stipula del contratto e saranno tenute ad acquisirne uno nuovo dopo 180 giorni per effettuare il pagamento e ottenere il certificato di collaudo.

Importante, poi, anche la figura dei consulenti del lavoro. Tali professionisti potranno essere coinvolti nel caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc. Proprio i consulenti saranno, infatti, chiamati dagli enti (Inps, Inail e casse edili) - tramite Posta elettronica certificata – per verificare i Durc negativi e per invitare le imprese a regolarizzare la loro posizione entro 15 giorni.
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